Ordinanza n. 39/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/02/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo ed
undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), promossi con ordinanze emesse:
1) il 18 maggio 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa nel
procedimento civile vertente tra Zamperoni Armando e comune di Romano
d'Ezzelino, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 18 maggio 1995 dal pretore di Bassano del Grappa nel
procedimento civile vertente tra Rossi Marisa ed altro e comune di
Romano d'Ezzelino, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di due procedimenti promossi avverso
altrettanti verbali di contestazione di violazioni al codice della
strada, il pretore di Bassano del Grappa, con ordinanze di identico
contenuto emesse entrambe il 18 maggio 1995, ha sollevato - in
riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, decimo ed undicesimo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in quanto non
prevede "che l'esenzione dal pagamento di ogni tassa o imposta e il
potere del giudice di annullare in tutto o in parte, o di modificare
il provvedimento impugnato, si applichino anche nell'ipotesi di
azione di cognizione ordinaria intesa all'accertamento negativo dei
presupposti sostanziali e formali della contestazione di una
violazione amministrativa al codice della strada";
che il rimettente osserva come l'azione de qua debba essere
proposta secondo le forme del rito ordinario, in ragione del
"carattere speciale ed eccezionale" assunto dalla disciplina dettata
dagli artt. 22 e 23 della citata legge n. 689 del 1981, che la rende
in quanto tale insuscettibile di applicazione analogica, ai sensi
dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale;
che da ciò deriverebbe un'ingiustificata disparità di
trattamento tra l'ipotesi di un giudizio di cognizione ordinario
avente ad oggetto un verbale di contestazione di violazione al codice
della strada (nel cui ambito sarebbero inapplicabili le disposizioni
relative all'esenzione degli oneri fiscali ed alla potestà del
giudice di annullare o modificare in tutto o in parte il
provvedimento impugnato) e quello di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione emessa in relazione a detta o altra violazione
amministrativa;
che è intervenuto in entrambi i giudizi, con atti di identico
contenuto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo preliminarmente per
la dichiarazione di inammissibilità della questione e, nel merito,
per la manifesta infondatezza della stessa;
Considerato che i giudizi, essendo relativi alla medesima
questione, prospettata con identiche motivazioni, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
che le ordinanze di rimessione risultano prive di qualsiasi cenno
di motivazione in ordine alla rilevanza, la quale non viene neanche
formalmente affermata;
che, in particolare - stante l'evidente ininfluenza, ai fini del
decidere, del trattamento tributario degli atti in quanto tale -,
neppure per implicito emerge dal contesto delle ordinanze stesse che
la tutela giurisdizionale invocata dai ricorrenti non possa essere in
concreto ugualmente assicurata in forme e sedi diverse;
che, d'altra parte, i giudizi a quibus sono iniziati e, non
essendo stato mai disposto alcun mutamento del rito, sono tuttora da
considerare come giudizi di opposizione del tipo previsto dalla legge
n. 689 del 1981, mentre la prospettata illegittimità costituzionale
viene nelle ordinanze riferita all'ordinario giudizio di cognizione
per mancata conformazione di questo, in parte qua, al detto
procedimento speciale;
che la pronuncia richiesta a questa Corte verrebbe ad incidere
solo sulla stessa norma assunta quale tertium comparationis
dell'asserita ingiustificata disparità di trattamento processuale
(v. ordinanza n. 73 del 1995);
che, pertanto, sotto molteplici concorrenti profili, la sollevata
questione è da ritenere manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e
undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte