Ordinanza n. 390/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 743/1981
- art. 2d.P.R. 744/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n.
1 della legge 18 dicembre 1981 n. 743 (delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto) e del D.P.R.
18 dicembre 1981, n. 744 (concessione di amnistia e di indulto),
promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1982 dal Pretore di
Salò, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il pretore di Salò ha sollevato:
a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 lett.
c) n. 1 della legge 18 dicembre 1981, n. 743, e del D.P.R. 18
dicembre 1981 n. 744 in relazione agli articoli 76 e 79 della
Costituzione, nella parte in cui rispettivamente la legge n. 743/81
non ha indicato i criteri e i principi direttivi della delega e il
D.P.R. 744/81 ha modificato il contenuto della legge in assenza dei
criteri e dei principi determinativi dell'amnistia;
b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett. c)
n.1 del D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in relazione all'art. 3
della Costituzione nella parte in cui prevede la esclusione
dell'amnistia per i soli reati edilizi di minima entità, realizzati
in assenza di concessione e con violazione di interessi pubblici
tutelati da vincoli previsti in "strumenti normativi urbanistici" e
consente, invece, la applicazione della amnistia ai medesimi reati
che abbiano leso interessi pubblici tutelati da vincoli previsti in
"strumenti normativi;
Considerato che nell'ordinanza è affermata l'inapplicabilità
comunque dell'amnistia ai fatti oggetto del giudizio, in quanto la
violazione riguarda un piano urbanistico locale;
che un eventuale accoglimento delle questioni sollevate, lungi
dal comportare un'estensione del beneficio, condurrebbe a ridurne
ulteriormente le ipotesi di applicabilità, ferma comunque restando
quella attuale;
che, quindi, risultando l'auspicata sentenza della Corte
inutiler data, la questione è irrilevante ex actis;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, lett. c), n. 1 della legge 18 dicembre
1981, n. 743, 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744,
nonché dell'intero d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, promossa dal
Pretore di Salò con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte