Ordinanza n. 390/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del
codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme
sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a
magistrati e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di
procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447,
promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1990 dal Giudice delle
indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno nel procedimento
penale a carico di Esposito Raffaele, iscritta al n. 234 del registro
ordinanze del 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per calunnia in
danno di tre sostituti procuratori della Repubblica di Napoli, il
Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno,
con ordinanza del 22 gennaio 1990 (R.O. n. 234 del 1990), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 41-bis
del codice di procedura penale del 1930 abrogato, e 11 del nuovo
codice di procedura penale, nella parte in cui assegnano ad uffici
giudiziari vicini reciprocamente la competenza territoriale per
procedimenti penali riguardanti magistrati ad essi addetti;
che dette norme, determinando situazioni di "reciprocità",
violano gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in
quanto condizionano, direttamente o indirettamente, la difesa del
cittadino e generano il sospetto di parzialità dei giudici chiamati
a giudicare i loro colleghi, anche perché non si prevedono ulteriori
criteri di determinazione della competenza territoriale come, invece,
la stessa norma sancisce per situazioni di analoga rilevanza
derivanti dalla concreta applicazione della deroga alla normale
competenza territoriale (ultima parte del primo comma dei citati
articoli);
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che identica questione è stata già dichiarata
manifestamente inammissibile (ordinanza n. 593 del 1989), in quanto
spetta al legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che
si creano nella organizzazione giudiziaria tra organi e singoli
influiscano sulla determinazione della competenza, nonché la scelta
della soluzione più idonea a garantire l'indipendenza dei giudici e
il prestigio della magistratura;
che non sono prospettati motivi nuovi e diversi per far mutare
tale decisione, tanto più che la dedotta violazione dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione non sussiste essendo garantito il
diritto di difesa dell'imputato e i diritti della parte danneggiata
dal reato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di
procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla
connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati
e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di procedura penale,
approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno
con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte