Ordinanza n. 390/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 9legge 702/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10,
secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195
(Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed
altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni
Toscana, Puglia, Lombardia e Liguria, notificati, rispettivamente, il
27, il 30 ed il 31 marzo 1992, depositati in cancelleria il 1°, il 7
e l'8 aprile 1992 ed iscritti ai nn. 32, 38, 41 e 42 del registro
ricorsi 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ricorso depositato il 1° aprile 1992 la Regione
Toscana ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell'art. 3 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, per violazione
degli artt. 117, 118, 119, 3, 97 e 128 della Costituzione;
che la norma in questione prevede che il termine massimo di
centottanta giorni per l'approvazione degli strumenti urbanistici (di
cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n.
702, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3)
deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita
approvazione dello strumento urbanistico adottato, con l'esame delle
osservazioni da parte del consiglio comunale;
che con analogo ricorso, depositato il 7 aprile 1992, la Regione
Puglia ha impugnato il medesimo art. 3, con riguardo agli artt. 3 e
117 della Costituzione, aggiungendo che con propria legge regionale
(n. 54 del 31 maggio 1980) essa aveva disciplinato il procedimento di
formazione ed approvazione del piano, secondo le indicazioni
contenute nell'art. 9 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702;
che la Regione Lombardia, con ricorso depositato l'8 aprile
1992, ha denunciato, in riferimento ai medesimi parametri invocati
dalla Regione Puglia, gli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte,
del citato decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195;
che, infine, anche la Regione Liguria, con ricorso depositato
l'8 aprile 1992, ha denunciato il più volte citato art. 3, in
relazione agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, la quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza;
Considerato che i quattro ricorsi, proposti contro disposizioni
del medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che il decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195 non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 25 febbraio 1992;
che pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte
(cfr. da ultimo ordinanza n. 165 del 1991), le questioni di
legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo
comma, seconda parte, del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195
(Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed
altre disposizioni urgenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3,
97, 115, 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana,
dalla Regione Puglia, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Liguria
con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte