Ordinanza n. 390/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.P.R. 601/1973
- art. 46Testo unico delle imposte sui redditi
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 29 marzo 1996 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, sui ricorsi
proposti da Frontini Dionisio contro la Direzione regionale delle
entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, iscritte ai nn. 872
e 873 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1996.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Lecce,
con ordinanza del 29 marzo 1996 (r.o. n. 872 del 1996) - emessa nel
corso di un giudizio tra Frontini Dionisio e l'amministrazione
finanziaria, avente ad oggetto il diniego di rimborso della ritenuta
IRPEF operata, per il periodo d'imposta 1988, sulla pensione
privilegiata ordinaria, erogata al ricorrente a seguito di infermità
contratta durante il servizio prestato nella pubblica sicurezza - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
tributarie) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), ora art. 46, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte
in cui non estendono l'agevolazione tributaria dell'esenzione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alla pensione
privilegiata ordinaria;
che il rimettente, nel denunciare il contrasto delle predette
disposizioni con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, rileva il
profilarsi in materia di "un sistema di esenzioni ed agevolazioni non
riconducibili ad un unum logico", giacché il sistema stesso
"ampliandosi nel tempo, anche sotto la spinta di motivazioni
socio-assistenziali, ha ulteriormente indebolito la tesi della natura
risarcitoria", individuata dalla Corte (sentenze n. 151 del 1981 e n.
387 del 1989) per giustificare l'esenzione dall'Irpef delle pensioni
di guerra e di quelle privilegiate corrisposte ai militari di leva
(c.d. pensioni tabellari militari);
che, a tal proposito, il medesimo, nel rammentare che l'esenzione
dei trattamenti pensionistici erogati dal Ministero degli interni
agli invalidi civili è stata giustificata dalla Corte per la sua
finalità di solidarietà sociale, osserva, altresì, che l'esenzione
dall'Irpef delle pensioni corrisposte ai lavoratori vittime di
infortuni sul lavoro, evidenzia la "duplice anomalia", costituita
dalla circostanza che "nessuna norma espressa prevede tale esenzione"
e dal fatto che la rendita Inail "non può considerarsi di natura
risarcitoria", essendo "commisurata anche al salario percepito
precedentemente dal lavoratore";
che, pertanto, quanto rilevato renderebbe, a suo avviso
"necessario un approfondimento del giudice delle leggi sulle ragioni
della disparità di trattamento riservata alle pensioni privilegiate
ordinarie";
che la predetta Commissione - con coeva ordinanza di identico
tenore (r.o. n. 873 del 1996) - ha sollevato la medesima questione,
nel giudizio avente ad oggetto la ritenuta Irpef operata sulla
pensione privilegiata ordinaria del Frontini per il periodo d'imposta
1987;
che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga
dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;
Considerato che i giudizi, in quanto propongono identica questione,
vanno riuniti;
che la questione stessa ha già formato oggetto di esame da parte
di questa Corte che ne ha escluso la fondatezza (v., da ultimo,
sentenza n. 431 del 1996, oltre alle sentenze n. 387 del 1989 e n.
151 del 1981, richiamate dal giudice a quo), negando l'esistenza, fra
le pensioni privilegiate ordinarie e gli altri trattamenti posti in
comparazione con essa dal rimettente, di quella identità od
omogeneità di situazioni che, ai fini del trattamento tributario,
potrebbe costituire il presupposto del richiamo al principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, ovvero a quello di
capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione stessa;
che le ordinanze in epigrafe, nel riproporre la questione di cui
trattasi, non introducono, in realtà, nuovi profili ed
argomentazioni rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, tali da
indurre a diverso avviso;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e
46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione
e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ora
art. 46, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte