Ordinanza n. 390/1998
Altra decisione · depositata il 27/11/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 340/1982
- art. 4legge 312/1980
usata come parametro
citata
- art. 2legge 9/1986
- art. 1legge 78/1986
- art. 72d.lgs. 29/1993
- art. 10d.lgs. 29/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.
24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione
degli uffici dell' Amministrazione civile del Ministero
dell'interno), e della tabella allegata; dell'art. 2, primo comma,
del d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9 (Interpretazione autentica del quarto
comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312) convertito in
legge 24 marzo 1986, n. 78; dell'art. 1 del d.-l. 26 giugno 1989, n.
240 (Norme per la definizione dei profili professionali del personale
di taluni ruoli del Ministero dell'interno) convertito in legge 4
agosto 1989, n. 287 e della tabella allegata, promosso con ordinanza
emessa il 10 dicembre 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto dal Ministero dell'interno contro Lauretta Navarra ed altri,
iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione di Lauretta Navarra ed altre nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avv.to Lucio Filippo Longo per Lauretta Navarra ed altre e
l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 10 dicembre
1996, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli
10 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e
organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno), e tabella allegata, 2, primo comma, del d.-l. 28
gennaio 1986, n. 9 (Interpretazione autentica del quarto comma
dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78, e 1 del d.-l. 26
giugno 1989, n. 240 (Norme per la definizione dei profili
professionali del personale di taluni ruoli del Ministero
dell'interno), nel testo risultante dalla legge di conversione 4
agosto 1989, n. 287, e tabella allegata, "nella parte in cui non
consentono di applicare, al personale del Ministero dell'interno con
professionalità di interprete-traduttore e di esperto in lingue
straniere, il meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche e dei
profili, in IX e, quindi anche in VIII, qualifica, secondo le
previsioni (...) del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44";
che, secondo quanto premette il giudice a quo la legge 1 aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell' Amministrazione della pubblica
sicurezza) ha delegato il Governo ad emanare una particolare
disciplina organizzativa per l'ordinamento del Ministero dell'interno
e il d.P.R. n. 340 del 1982, che ne è seguito, ha ordinato il
personale dell'Interno in due tabelle, nella seconda delle quali sono
indicate le figure di impiego divise in otto qualifiche funzionali;
che, secondo il rimettente, nella tabella da ultima menzionata la
sistemazione dei dipendenti con professionalità linguistica è
prevista nel VI livello, se semplici assistenti linguistici con
funzioni di mera traduzione, e nel VII livello, se
traduttori-interpreti;
che la legge n. 78 del 1986, introducendo per la generalità dei
pubblici dipendenti la nona qualifica funzionale, ha sì stabilito
che i relativi profili e modalità di accesso dovevano essere
individuati mediante la procedura contrattuale della legge-quadro, ma
"ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale
dei ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981, n. 121", in tal modo
conservando una specialità non più revocata - ad avviso del
Consiglio di Stato - dai successivi accordi concernenti il comparto
"Ministeri", né dalla legislazione per la ristrutturazione dei
profili per il personale del Ministero dell'interno (d.-l. n. 240 del
1989, convertito in legge n. 287 del 1989);
che, secondo il collegio, non esisterebbe alcuna ragione, di
carattere organizzativo o funzionale, per giustificare, all'interno
del comparto "Ministeri", un trattamento differenziato della
categoria del personale statale con professionalità linguistica,
tanto più che anche nell'ordinamento dell'Interno sarebbero
riscontrabili categorie di personale inquadrate nella nona qualifica
funzionale;
che alcune delle parti private del giudizio principale si sono
costituite davanti alla Corte costituzionale prospettando "una
ricostruzione interpretativo-sistematica della disciplina (...) che
affermi l'applicabilità immediata e diretta della normativa
generale, prevista per tutto il personale ministeriale di
professionalità linguistica, anche ai dipendenti del Ministero
dell'interno", e, soltanto in via subordinata, hanno aderito alle
ragioni di incostituzionalità evidenziate dal rimettente;
che è intervenuto nel giudizio incidentale il Presidente del
Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo perché la Corte dichiari la questione
inammissibile o non fondata.
Considerato che successivamente alla proposizione della questione
di legittimità costituzionale, in data 26 febbraio 1998, è stato
sottoscritto, ai sensi dell'art.1, comma 3, del contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) del comparto "Ministeri" del 16 maggio
1995, l' accordo successivo per il personale dell' Amministrazione
civile dell'interno (in Gazzetta ufficiale supplemento ordinario n.
106 del 5 giugno 1998);
che il testo in parola prevede, tra l'altro, che "al personale
dell'amministrazione civile dell'Interno si applicano i profili
professionali istituiti dal d.P.R. n. 1219 del 1984 e dal d.P.R. n.
44 del 1990" (art.1); e, ancora, che "le parti si danno atto che al
personale di cui al presente accordo si applica comunque il CCNL del
comparto Ministeri" (art. 6);
che, inoltre, a seguito della stipulazione del suddetto accordo
successivo, sono divenute "inapplicabili" nei confronti del personale
che ne è oggetto - ai sensi dell' art. 72, comma 1, del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 - le disposizioni di legge e di regolamento che
siano in contrasto con quelle definite nell'accordo stesso, ed in
particolare il denunciato art. 10 del d.P.R. n. 340 del 1982 (art.7);
che, infine, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni e organizzazioni
sindacali di categoria, quali parti del medesimo accordo, hanno
espressamente convenuto (Dichiarazione congiunta n.1) - sulla
premessa della possibilità di adozione, nell'ambito
dell'Amministrazione civile dell'Interno, di tutti i profili
professionali previsti per le altre amministrazioni pubbliche - la
futura istituzione anche di profili di professionalità linguistica
di ottava (revisore) e nona (direttore) qualifica funzionale;
che, pertanto, la sopravvenienza del predetto atto appare
suscettibile di alterare il quadro normativo di riferimento del
giudice a quo così da postulare un rinnovato esame dei profili di
rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte