Ordinanza n. 390/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 448/1998
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il
21 giugno 2000 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento
civile vertente tra il Ministero delle finanze e la Ponte Tresa
Costruzioni S.r.l., iscritta al n. 755 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ordinanza del 21 giugno 2000, la Corte
d'appello di Palermo ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e
53 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella
parte in cui ha previsto che sulle somme da rimborsare per indebito
versamento della tassa di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione
delle società nel registro delle imprese, risultante a seguito
dell'applicazione dei commi 1 e 2 della stessa norma, "sono dovuti
gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di
entrata in vigore" di detta legge "a decorrere dalla data di
presentazione dell'istanza";
che la questione è stata sollevata nel corso del giudizio
d'appello contro la sentenza con la quale il tribunale di Palermo -
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta
dall'amministrazione finanziaria al decreto con cui il Presidente del
Tribunale le aveva ingiunto di pagare alla S.r.l. Ponte Teresa
Costruzioni una somma a titolo di rimborso di quanto indebitamente
versato, per tasse di concessione governativa per il rinnovo annuale
dell'iscrizione nel registro delle imprese negli anni dal 1988 al
1991 - aveva condannato l'amministrazione al pagamento della
differenza fra le somme pagate e quelle dovute e, ai fini del calcolo
degli interessi legali, aveva ritenuto non applicabile l'art. 11,
comma 3, della legge n. 448 del 1998, sopravvenuta nelle more del
giudizio, ritenendo tale norma contrastante con il principio
comunitario di equivalenza, che preclude la possibilità di
differenziare i tassi di interesse sui rimborsi dovuti dagli Stati
membri per imposte indebitamente pagate, secondo l'origine
comunitaria o meno della norma fondante il diritto al rimborso;
che - come ricorda il giudice rimettente - l'amministrazione
ha proposto appello in ordine al capo della sentenza relativo agli
interessi, sostenendo che l'art. 11, comma 3, della legge n. 448 del
1998 non viola il principio di equivalenza, e la società appellata
ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando fra l'altro che, ove la
norma si dovesse ritenere applicabile in quanto non in contrasto con
le direttive comunitarie, essa sarebbe costituzionalmente illegittima
per contrasto con l'art. 3 Cost;
che, secondo la Corte rimettente, il Tribunale avrebbe
erroneamente ritenuto di poter disapplicare l'art. 11, comma 3, per
contrasto con il diritto comunitario, essendo tale conclusione non
praticabile, in quanto la Corte di cassazione, con sentenza 1 giugno
1999, n. 5313, avrebbe "espressamente affermato, evidentemente
escludendo la possibilità di disapplicazione della norma per
contrasto con la normativa comunitaria" che gli interessi applicabili
al credito di rimborso della tassa sulle concessioni governative
sarebbero proprio quelli previsti dal sopravvenuto art. 11, comma 3,
con conseguente rilevanza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla parte appellata;
che, circa la non manifesta infondatezza, la Corte rimettente
ritiene che la norma impugnata, applicandosi solo ai rimborsi di cui
trattasi e con effetto retroattivo, porge una disciplina
differenziata e punitiva rispetto a quella generale dei rimborsi
delle altre tasse ed imposte indirette sugli affari ed anche a quella
generale del codice civile;
che tale trattamento differenziato - pur prefiggendosi lo
scopo del contenimento della finanza pubblica - lede il principio di
eguaglianza, finendo per imporre ad una sola categoria di
contribuenti, aventi diritto al rimborso di tasse ed imposte
indirette sugli affari indebitamente pagate, "il costo di un'esigenza
generale senza una qualche ragionevole giustificazione della scelta
operata nell'ambito di quel settore";
che sembra anche violato l'art. 53, avendo il legislatore
indirettamente realizzato una forma di imposizione patrimoniale a
carico della categoria interessata, chiamata a concorrere alla spesa
pubblica, laddove, secondo la norma costituzionale, tutti sono tenuti
a concorrere a tale spesa solo in ragione della propria capacità
contributiva;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Considerato che la Corte rimettente, nel formulare il giudizio di
rilevanza della sollevata questione, ha espressamente ritenuto di non
poter procedere alla disapplicazione della norma impugnata per
contrasto con il diritto comunitario, come invece aveva fatto il
giudice di primo grado, in quanto una sentenza della Corte di
cassazione avrebbe espressamente escluso tale possibilità,
procedendo invece all'applicazione della norma;
che, invece, dalla sentenza citata - e da altre ad essa
conformi, non menzionate dall'ordinanza di rimessione - non emerge
alcuna affermazione circa l'insussistenza delle condizioni per la
non-applicazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 448 del 1998,
essendosi la Corte di cassazione sempre limitata a prendere atto
della sua sopravvenienza ed a farne applicazione, quale norma
regolatrice della misura degli interessi sulle somme oggetto del
rimborso, senza prendere in alcun modo posizione sul problema -
evidentemente ad essa non sottoposto - della compatibilità della
norma con il diritto comunitario;
che a tale conclusione il giudice rimettente avrebbe potuto
pervenire anche sulla base del rilievo che la Corte di cassazione -
ove avesse davvero inteso affrontare siffatto tema - sarebbe stata
tenuta, quale giudice di ultima istanza, a sottoporre la questione
interpretativa alla Corte di giustizia europea;
che, dunque, l'ordinanza di rimessione fonda la valutazione circa
l'indispensabilità della risoluzione della prospettata questione ai
fini della decisione del giudizio a quo sull'erroneo presupposto che
la Corte di cassazione abbia escluso il contrasto della norma
denunciata con il diritto comunitario ed abbia conseguentemente
precluso la possibilità di procedere alla disapplicazione della
norma impugnata, al fine di ricondurre il rapporto in contestazione
ad una disciplina conforme a Costituzione;
che l'implausibilità della motivazione sulla rilevanza che
così si è evidenziata comporta che la questione debba essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in relazione agli artt. 3
e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte