Ordinanza n. 391/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 118/1971
- art. 1legge 912/1986
- art. 7legge 118/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato
dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912
(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26
maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Copelli Ermenegilda e il Ministero
dell'Interno, iscritta al n. 242 del registro ordinanze del 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Campilii Anna ed altri e il
Ministero dell'Interno, iscritta al n. 243 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Copelli Ermenegilda nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Parma, nei giudizi civili tra Copelli
Ermenegilda ed il Ministero dell'Interno e tra Campilii Anna ed altri
e lo stesso Ministero dell'Interno, aventi ad oggetto il pagamento
della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità
civile, con ordinanze del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 242 del 1990) e
del 13 dicembre 1989 (R.O. n. 243 del 1990), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato
dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella
parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato e
dell'invalido civile di percepire la pensione di invalidità o
inabilità alla condizione che la morte del de cuius sia avvenuta in
epoca successiva all'accertamento dello stato di invalidità da parte
dell'apposita Commissione sanitaria;
che secondo il giudice remittente sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre si ritiene che
l'accertamento dell'invalidità debba essere effettuato in persona
dell'invalido, d'altra parte si afferma che la sussistenza delle
condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento
può accertarsi su base documentale;
b) gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto il decesso
dell'interessato durante il giudizio di accertamento dovrebbe
comportare l'estinzione del processo e del diritto soggettivo
dell'erede alle quote già maturate senza che si verifichi la
successione nel processo;
che la parte privata Copelli Ermenegilda, costituitasi nel
giudizio, ha concluso per la fondatezza della questione con ragioni
sostanzialmente identiche a quelle della motivazione del giudice a
quo;
che, invece, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nei
due giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,
essendo identica ad altre già decise nello stesso senso;
Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa
questione, per evidenti ragioni di connessione, vanno riuniti e
decisi con un unico provvedimento;
che la questione è stata già dichiarata manifestamente
infondata (ordd. nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989);
che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano
portare ad un mutamento della decisione, tanto più che
l'interpretazione della disposizione censurata è stata condivisa
anche dalla Corte di Cassazione (sen. n. 6451 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato
dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912
(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26
maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata
dal Pretore di Parma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte