Ordinanza n. 391/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3
della legge della Regione Liguria 22 agosto 1989, n. 31 (Norme per la
corresponsione dei compensi dovuti dai privati che richiedono
prestazioni veterinarie all'Unità sanitaria locale), promosso con
ordinanza emessa il 6 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra la s.p.a. Ponente Carni e la U.S.L.
n. XI, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Tribunale di Genova, prima sezione civile, con
ordinanza del 6 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione
Liguria 22 agosto 1989, n. 31, per violazione dell'art. 23 della
Costituzione;
che il giudice a quo si interroga, in via preliminare, sulla
compatibilità con il diritto comunitario vigente (e in particolare
con le direttive del Consiglio nn. 89/662 e 90/425) della normativa
nazionale e della conseguente prassi applicativa che assoggetta le
carni fresche provenienti da altri Stati membri - già sottoposte
nello Stato d'origine ai controlli previsti dalle direttive
comunitarie - a nuove ispezioni, onerose per gli importatori;
che lo stesso giudice ha proposto, in altra causa, domanda di
pronunzia pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità
europee, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della CEE, in
ordine al preteso contrasto tra la citata legge regionale e la
normativa comunitaria;
che prima di conoscere l'orientamento di detta Corte di
giustizia e di individuare la norma applicabile alla fattispecie, il
Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della citata legge regionale, in riferimento all'art.
23 della Costituzione;
Considerato che non è applicabile nel giudizio a quo la norma
nazionale che contrasti con una norma comunitaria, nei termini
chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 168 del
1991, 389 del 1989, 113 del 1985);
che non vi è comunque certezza sulla rilevanza della questione
di legittimità costituzionale, che è stata proposta in via
meramente astratta ed ipotetica;
che, in tali condizioni, la questione risulta manifestamente
inammissibile (v. le ordinanze di questa Corte nn. 590 e 215 del
1989, 281 del 1988);
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 22
agosto 1989, n. 31, (Norme per la corresponsione dei compensi dovuti
dai privati che richiedono prestazioni veterinarie all'Unità
sanitaria locale) in riferimento all'art. 23 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza del 6 febbraio
1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte