Ordinanza n. 391/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto
comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria), convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 1982,
n. 516, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto
da Baudino Giovanni Francesco contro l'Ufficio imposte dirette di
Sanremo, iscritta al n. 1117 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza del 18 luglio 1991 (r.o. n. 1117 del
1996), pervenuta alla Corte costituzionale il 12 settembre 1996, la
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo ha sollevato - nel
giudizio proposto da Baudino Giovanni Francesco contro l'Ufficio
imposte dirette di Sanremo - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19, quinto comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme
per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1982, n. 516;
che, secondo il giudice a quo, la disposizione denunciata si
porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, là dove
equipara a fini tributari o quantomeno non differenzia la posizione
di chi non aveva presentato la denunzia dei redditi, pur essendovi
tenuto, e quella di chi non l'aveva presentata in quanto non vi era
tenuto;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che,
nell'evidenziare la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni
indicazione circa la controversia pendente innanzi al giudice a quo
nonché di qualsiasi cenno di motivazione sulla rilevanza della
questione, ha chiesto che la questione stessa venga dichiarata
inammissibile ovvero infondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna
indicazione sulla fattispecie all'esame del giudice a quo né
minimamente motiva circa la rilevanza, ai fini del decidere, della
proposta questione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del d.-l. 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte