Ordinanza n. 391/2001
Altra decisione · depositata il 06/12/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 marzo
1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Loredana Olivato, promosso
dal tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, con ricorso
depositato il 15 febbraio 2001 ed iscritto al n. 183 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso nei
confronti del deputato Vittorio Sgarbi da Loredana Olivato, al fine
di ottenere il risarcimento del danno per il pregiudizio
asseritamente arrecato al proprio onore ed alla propria reputazione
dalle dichiarazioni rese dal predetto deputato nel corso di talune
trasmissioni televisive, il tribunale di Roma, sezione quinta
stralcio civile, ha sollevato, con ricorso depositato il 15 febbraio
2001, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti
della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione assunta
dall'Assemblea in data 18 marzo 1998, "con la quale è stato
dichiarato che le espressioni pronunciate dall'on. Vittorio Sgarbi
... rientrano nell'ambito di immunità previsto dall'art. 68, primo
comma, della Costituzione";
che il ricorrente, nel rammentare che la prerogativa
dell'insindacabilità "non copre tutte le opinioni espresse dal
parlamentare, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le
attività svolte nella qualità di membro delle Camere", sostiene che
"le affermazioni rese dall'on. Sgarbi non abbiano contenuto
politico-parlamentare e non possano quindi essere ricomprese nella
previsione" dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, tanto più
considerando che le affermazioni stesse sono state pronunciate nel
corso di trasmissioni televisive "da persona che, pur essendo
rivestita all'epoca di incarichi di rappresentanza popolare, non
aveva nella veste indicata alcuna funzione politico-parlamentare";
che, dunque, ad avviso del tribunale, la deliberazione
assunta il 18 marzo 1998 dalla Camera dei deputati non risulta
"conforme all'ordinamento costituzionale", dovendo, di conseguenza,
"essere annullata".
Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti
soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato;
che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la
legittimazione del tribunale di Roma a sollevare conflitto, in quanto
organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni
attribuitegli;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione
della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto,
quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria
volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice
ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte
della Camera dei deputati, della deliberazione di insindacabilità
innanzi menzionata;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando
impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio
integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio,
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
tribunale di Roma, sezione quinta stralcio civile, nei confronti
della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia
immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di
Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova
dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il
termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte