Ordinanza n. 391/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2758Codice civile
- art. 5legge 426/1975
usata come parametro
citata
- art. 5Testo unico IVA
- art. 18Testo unico IVA
- art. 1d.P.R. 687/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo
comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge
29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge
30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi), promosso con
ordinanza emessa il 30 luglio 2001 dal giudice istruttore presso il
tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Moro Ambrogio
S.p.a. e Fallimento Brenna S.r.l., iscritta al n. 960 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato
passivo, il giudice istruttore presso il tribunale di Monza, con
ordinanza emessa il 30 luglio 2001 e depositata il 16 settembre 2001,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del
codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio
1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile
1969, n. 153, in materia di privilegi);
che la questione è detta rilevante in quanto il credito
dell'opponente, relativo a rivalsa per imposta sul valore aggiunto
gravante su forniture di olii minerali, era stato collocato in
chirografo, con esclusione del privilegio speciale di cui alla norma
impugnata, non essendo stati rinvenuti dal curatore i beni cui il
medesimo credito di rivalsa si riferiva;
che il suddetto art. 5 della legge n. 426 del 1975 avrebbe
tacitamente abrogato, secondo la consolidata interpretazione
giurisprudenziale, l'art. 18, comma quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 687 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina della imposta sul
valore aggiunto), che viceversa attribuiva al credito di rivalsa, se
relativo alla cessione di beni mobili, il privilegio sulla
generalità dei mobili del debitore;
che la declaratoria di illegittimità costituzionale della
norma denunciata, comportando - ad avviso del rimettente - la
reviviscenza della normativa previgente, consentirebbe l'accoglimento
dell'opposizione, con la collocazione in via privilegiata del credito
dell'opponente;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
osserva che il privilegio speciale previsto dalla norma impugnata
sarebbe concretamente inoperante, allorché il bene oggetto della
cessione sia costituito da beni consumabili, come nel caso di specie,
ovvero da energie;
che, pertanto, la norma stessa, assoggettando ad uguale
trattamento situazioni diverse, violerebbe, in maniera non meramente
eventuale, il principio di eguaglianza;
che tale violazione non potrebbe ritenersi, d'altro canto,
superata - secondo il medesimo rimettente - dalla disposizione
contenuta nell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, che attribuisce al
soggetto passivo dell'imposta, nel caso di accertata incapienza
patrimoniale del cessionario o committente, la facoltà di emettere
una nota di variazione IVA, in quanto tale facoltà presuppone,
nell'ipotesi di fallimento, l'avvenuta approvazione del piano di
riparto finale e può, quindi, essere di norma esercitata solo a
considerevole distanza di tempo dall'insorgenza del debito;
che, ad avviso del giudice a quo, la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata - diversamente da
quanto si legge nella sentenza di inammissibilità n. 25 del 1984,
riguardante la medesima disposizione - comportando la reviviscenza
del precedente art. 18, comma quinto, del d.P.R. n. 633 del 1972,
escluderebbe qualsiasi discrezionalità da parte di questa Corte in
ordine alla definizione della nuova disciplina;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in
subordine, di infondatezza della questione;
che, ad avviso della parte pubblica, il rimettente, in quanto
giudice istruttore in una causa, di opposizione allo stato passivo,
attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale,
ai sensi dell'art. 50-bis, numero 2, del codice di procedura civile,
sarebbe privo della legittimazione a sollevare la questione di
legittimità costituzionale;
che, inoltre, il medesimo rimettente, chiedendo in sostanza
alla Corte di ripristinare il privilegio generale che assisteva i
crediti di rivalsa IVA prima della modifica introdotta dalla legge
n. 426 del 1975, solleciterebbe una vera e propria innovazione
normativa, per sua natura estranea alla competenza della Corte
costituzionale;
che la questione, nel merito, sarebbe comunque infondata in
quanto la possibilità che, in concreto, il privilegio speciale non
possa operare per il venir meno del bene su cui esso grava
rientrerebbe - secondo l'Avvocatura - nella normale alea di una
procedura esecutiva e non darebbe, perciò, luogo ad alcun vizio di
legittimità costituzionale, tanto meno nel caso di specie, ove
l'eventuale pregiudizio di fatto sarebbe comunque compensato dal
meccanismo di recupero previsto dall'art. 26, secondo comma, del
d.P.R. n. 633 del 1972.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2758,
secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della
legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla
legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi), in quanto
attribuisce ai crediti di rivalsa verso il cessionario, previsti
dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, il privilegio
speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione, anziché
il privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore;
che il medesimo rimettente, in quanto giudice istruttore, non
è tuttavia chiamato a fare applicazione della norma impugnata,
essendo la causa di opposizione allo stato passivo attribuita alla
cognizione del tribunale in composizione collegiale, ai sensi
dell'art. 50-bis, numero 2, del codice di procedura civile;
che, difettando, pertanto, il requisito della rilevanza, la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice
civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975,
n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969,
n. 153, in materia di privilegi), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il
tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte