Ordinanza n. 392/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 857/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23
dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39
(Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio
1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 192 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24/prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Angela Pennone e
Tommaso Gargano ed altra, il Tribunale di Genova ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,
nella parte in cui non prevede per il proprietario non conducente la
possibilità - riconosciuta invece all'assicuratore - di fornire la
prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro
sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un incidente
stradale;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, non
consentendo al proprietario di fornire la prova della non veridicità
di quanto dichiarato nel modulo di constatazione amichevole di
incidente, gli impedirebbe di far valere in giudizio i propri diritti
in violazione dell'art. 24 Cost. e determinerebbe inoltre, in
contrasto con l'art. 3 Cost., una ingiustificata disparità di
trattamento tra assicuratore e proprietario del veicolo, entrambi
terzi, nella medesima posizione giuridica, rispetto al conducente;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che la facoltà riconosciuta all'assicuratore di
fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di
sinistro firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti
nell'incidente ha la specifica finalità di consentire
all'assicuratore stesso di difendersi da possibili frodi concordate a
suo danno;
che, all'evidenza, siffatta esigenza di difesa nei confronti di
eventuali accordi fraudolenti non ricorre con eguale intensità per
il proprietario non conducente il veicolo, il quale ben può
cautelarsi preventivamente con la scelta prudente del soggetto a cui
eventualmente affidare la guida del veicolo di sua proprietà;
che pertanto la disposizione impugnata riflette le posizioni
oggettivamente differenti dell'assicuratore e del proprietario e non
è da considerare contrastante con il principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 Cost.;
che neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., atteso che
la sottoscrizione del modulo da parte dei conducenti integra gli
estremi di una confessione stragiudiziale che, in caso di
litisconsorzio, resta liberamente apprezzabile dal giudice e
consente, in quest'ambito, lo svolgimento di attività difensiva ad
opera del proprietario del veicolo;
che, per le suesposte ragioni, la questione di legittimità
costituzionale proposta va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, sollevata dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte