Ordinanza n. 392/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del
Decreto Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo
unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali nella Regione
siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 marzo 1986 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito
Salvatore, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito
Salvatore, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Catania, I sezione civile, con due
ordinanze, rispettivamente del 7 febbraio e del 21 marzo 1986, emesse
nello stesso procedimento civile pendente fra le stesse parti D'Urso
Paolo e Arcerito Salvatore, esattamente dello stesso tenore e con le
stesse parole (salvo, nell'ordinanza del 7 febbraio 1986, la
precisazione che il convenuto si trovava in aspettativa da epoca
anteriore alla presentazione delle candidature), sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto
Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle
leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione,
nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle Unità
sanitarie locali non facenti parte dell'Ufficio di direzione;
che la violazione dei parametri invocati dipende - giusta quanto
si evince dalle ordinanze - dal trattamento deteriore fatto dalla
legge siciliana ai cittadini italiani residenti nell'isola e dalla
conseguente compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino
di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, rispetto a
quanto in proposito invece dispone la legge nazionale 23 aprile 1981
n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle
cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al
Servizio sanitario nazionale), senza che sussista peraltro alcuna
particolare situazione locale o esclusiva esigenza della Regione;
che nessuno è intervenuto o si è costituito nella causa;
Considerato che è incomprensibile la ragione che ha indotto il
Tribunale a pronunciare nella stessa causa fra le stesse parti due
ordinanze identiche a distanza di pochi giorni, mentre sembra
abbastanza trasparente la ragione per cui sono state trasmesse a
questa Corte a distanza di oltre tre anni, secondo una prassi che
sembra ormai invalsa in questa materia in alcuni Uffici giudiziari,
ma che non può essere apprezzata;
che, comunque, le due identiche ordinanze devono necessariamente
essere riunite e decise con unica ordinanza di questa Corte;
che l'art. 5 n. 3 del Decreto presidenziale in parola è stato
già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte sotto
ogni profilo, e perciò anche sotto quello dedotto nelle ordinanze in
esame, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n.
1062, e la questione è stata poi dichiarata manifestamente
inammissibile con l'ordinanza 18 gennaio 1989 n.15;
che uguale sorte, pertanto, spetta alla questione qui sollevata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto
Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo Unico delle
leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze 7 febbraio e 21
marzo 1986, perché l'illegittimità costituzionale è già stata
dichiarata, sotto ogni profilo, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45
e 6 dicembre 1988 n. 1062.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte