Ordinanza n. 392/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26d.P.R. 739/1981
- art. 8Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 ultimo
comma, e 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo
di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (Modificazione della
misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente
versamento delle imposte sui redditi), così come modificato dalla
legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661,
concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso,
tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi),
promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1992 dalla Commissione
tributaria centrale sul ricorso proposto dalla s.r.l. Benocci Nello e
figli contro l'Ufficio delle imposte dirette di Montepulciano,
iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore prof. Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza 15
ottobre 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a
norma del quale il pagamento dell'Ilor e dell'Irpeg mediante
versamento sul conto corrente postale intestato all'esattore, deve
essere effettuato almeno sei giorni prima di quello di scadenza del
termine previsto per il versamento diretto in esattoria;
che ne è stato dedotto il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di
trattamento tra Irpef ed Irpeg, potendosi effettuare, riguardo
all'Irpef - a norma del d.m. 2 maggio 1983 - il versamento in conto
corrente postale sino all'ultimo giorno utile per il pagamento
dell'imposta;
che il giudice a quo, con la stessa ordinanza, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma,
del suindicato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo di cui al
d.-l. 20 novembre 1981, n. 661, così come modificato dalla legge di
conversione 22 gennaio 1982, n. 5), il quale prevede, in caso di
pagamento dell'Irpeg e dell'Ilor dopo le prescritte scadenze, una
soprattassa del quaranta per cento;
che in riferimento a tale articolo è stato dedotto il contrasto
con l'art. 76 della Costituzione - per non aver il legislatore
delegato rispettato il criterio della legge di delegazione n. 825 del
1971, che prescriveva la proporzionalità delle sanzioni rispetto
all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni - nonché con
l'art. 3 della Costituzione: a) per irragionevole disparità di
trattamento tra tardivo pagamento sul conto corrente dell'esattoria e
pagamento ad esattoria incompetente, per il quale l'art. 93 prevede
una sanzione da un ventesimo a un decimo delle somme versate; b)
perché la previsione di una sanzione pari al quaranta per cento
dell'imposta, per un ritardo superiore ai tre giorni sarebbe
irrazionale; c) poiché non sarebbe parimenti giustificata
l'inapplicabilità alle sanzioni di cui all'art. 92 dell'ultimo comma
dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2
del d.P.R. n. 920 del 1976, il quale consente, in caso di obbiettiva
incertezza, agli organi del contenzioso tributario, di disapplicare
le penalità previste per le violazioni degli obblighi stabiliti
dallo stesso decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui
redditi;
Considerato - quanto alla questione attinente all'art. 7 del
d.P.R. n. 602 del 1973 - che rientra nella discrezionalità del
legislatore la disciplina delle modalità di riscossione dei tributi,
in relazione ai singoli tipi d'imposta, nonché dei termini per i
relativi versamenti, anche in correlazione col principio della
polisistematicità dell'ordinamento tributario: ordinamento cui
afferiscono produzioni normative talora non coordinate e,
segnatamente nei decreti emanati in attuazione della legge delega n.
825 del 1971, inquadrate in micro sistemi settoriali, che rendono
particolarmente difficile l'individuazione di principi generali,
applicabili al di fuori dello specifico settore nel quale sono
inseriti (cfr. la sentenza n. 84 del 1989, relativa alla materia
delle sanzioni);
che, pertanto, è manifestamente inammissibile la censura
riguardante la previsione di termini diversi per il versamento
d'imposte diverse;
Considerato altresì - quanto ai profili d'illegittimità
riguardanti l'art. 92, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - che
questa Corte ha costantemente affermato, anche con espresso
riferimento a tale norma ed in relazione all'esercizio della delega
di cui alla legge n. 825 del 1971, che la determinazione dei termini
entro i quali le imposte debbono essere versate e la misura delle
soprattasse per il ritardato pagamento, rientrano nella
discrezionalità legislativa, non censurabile in sede di giudizio di
legittimità costituzionale, non potendo la Corte sostituirsi al
legislatore né nella determinazione cronologica, né nella
graduazione, in riferimento alla gravità del ritardo, delle sanzioni
dirette ad assicurare la tempestività nella riscossione delle
imposte (cfr. sent. cit. n. 84 del 1989 e le ordinanze n. 193 e n. 62
del 1989, n. 132 e n. 941 del 1988);
che il versamento fuori termine non è comparabile con il
versamento nel termine ad esattoria incompetente e quindi non è
irragionevole un trattamento sanzionatorio differenziato delle due
fattispecie;
che - contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di
rimessione - anche in materia di Irpef ed Ilor il giudice tributario,
in caso di errore sulla norma tributaria, determinata da obbiettive
condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
delle disposizioni alle quali si riferisce, può dichiarare non
applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi in materia
fiscale (art. 26 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 ed, ora, art. 8
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7, ultimo comma, e 92, primo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), nel testo di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (Modificazione della misura della
soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle
imposte sui redditi), così come modificato dalla legge di
conversione 22 gennaio 1982, n. 5 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661,
concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso,
tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi),
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dalla
Commissione tributaria centrale, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte