Ordinanza n. 392/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 662/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dei dd.-l. 30 agosto
1996, n. 452 e 23 ottobre 1996, n. 550 recanti entrambi "Modalità di
funzionamento dei consigli degli enti locali", promosso con ordinanza
emessa il 7 novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale per
la Liguria, iscritta al n. 1350 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 novembre 1996, pervenuta a
questa Corte l'11 dicembre 1996, il tribunale amministrativo
regionale per la Liguria - investito del ricorso avverso il decreto
di scioglimento di un consiglio comunale, intervenuto il 14 settembre
1996, per dimissioni di più di metà dei consiglieri - ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 77 della Costituzione, dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452, e
23 ottobre 1996, n. 550, recanti entrambi "Modalità di funzionamento
dei consigli degli enti locali";
che, ad avviso del remittente, la legittimità dell'atto
impugnato deve essere valutata, anche ai fini dell'apprezzamento del
fumus boni juris in sede cautelare, alla stregua del decreto-legge n.
550 del 1996, che, abrogando il decreto-legge n. 452 dello stesso
anno, ne ha però riprodotto le disposizioni, senza modificazioni e
senza soluzione di continuità temporale;
che entrambi i decreti, all'art. 1, stabilivano che le dimissioni
dalla carica di consigliere sono immediatamente efficaci e non si fa
luogo a surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del consiglio per dimissioni di più di
metà dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dei
decreti-legge n. 452 e n. 550 del 1996, in relazione all'art. 77
della Costituzione, sulla base di quanto deciso da questa Corte nella
sentenza n. 360 del 1996, che ha statuito essere in contrasto con
l'art. 77 della Costituzione la riproduzione, in un decreto-legge
iterato o reiterato, del contenuto di un decreto-legge non
convertito, senza variazioni sostanziali e in assenza di nuove
sopravvenute ragioni di necessità e urgenza;
Considerato che sia il decreto-legge n. 452 del 1996, le cui
disposizioni sono state abrogate, prima della scadenza del termine
per la conversione, dall'art. 2 del decreto-legge n. 550 del 1996,
sia il successivo decreto-legge n. 550 del 1996, che ne ha riprodotto
il contenuto, sono decaduti per mancata conversione entro il termine
stabilito dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;
che l'art. 1, comma 171, della sopravvenuta legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha
disposto che "restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono
fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452
e 23 ottobre 1996, n. 550";
che la questione è sollevata dal giudice a quo con esclusivo
riferimento alla mancanza dei presupposti costituzionali per il
ricorso alla decretazione d'urgenza, stante l'avvenuta reiterazione,
con il decreto-legge n. 550, del contenuto del decreto-legge n. 452
del 1996 (onde è propriamente riferibile solo al decreto-legge n.
550, riproduttivo delle disposizioni del precedente, e non a
quest'ultimo), e non può dunque essere "trasferita" alla predetta
clausola di sanatoria contenuta nell'art. 1, comma 171, della legge
n. 662 del 1996, non potendosi riferire a quest'ultima, come tale, il
denunciato vizio - attinente alla formazione dell'atto legislativo -
di illegittima reiterazione o di mancanza dei presupposti di
necessità ed urgenza (sent. n. 84 del 1996);
che pertanto la questione, così come proposta, deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dei dd.-l. 30 agosto 1996, n. 452, e 23
ottobre 1996, n. 550, entrambi recanti "Modalità di funzionamento
dei consigli degli enti locali", sollevata, in riferimento all'art.
77 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la
Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte