Ordinanza n. 392/2001
Altra decisione · depositata il 06/12/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 17legge 127/1997
citata
- art. 4legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
delibera della Giunta regionale della Lombardia n. VIII 1253 del
22 settembre 2000 recante "Attuazione degli interventi relativi al
buono scuola di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1
(art. 4, comma 121, lettera e)" e degli atti ad essa antecedenti,
nonché a seguito del rifiuto di sottoporre l'anzidetta delibera al
controllo di cui all'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo),
manifestato dal Presidente della Regione Lombardia con la nota
n. 44574 del 30 ottobre 2000, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 27 novembre 2000, depositato in
cancelleria il 11 dicembre 2000 ed iscritto al n. 54 del registro
conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione
Lombardia.
Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato,
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti della Regione Lombardia in relazione alla
deliberazione 22 settembre 2000 n. VIII 1253 della Giunta regionale,
pubblicata nel bollettino ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2000 ed
intitolata "Attuazione degli interventi relativi al buono scuola di
cui alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (art. 4, comma 121,
lettera e)", ed agli atti precedenti del procedimento concluso da
detta deliberazione, tra essi compresa la deliberazione 27 luglio
2000 n. VII/18 del Consiglio regionale recante "Indirizzi e criteri
per l'erogazione del buono scuola di cui alla legge regionale
5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema dell'autonomie in
Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), art. 4, comma 121, lettera e)", nonché in relazione al
rifiuto di sottoporre la citata deliberazione di Giunta al controllo
di cui all'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo), rifiuto espresso con
la nota in data 30 ottobre 2000, n. 44574, del Presidente della
giunta regionale al Commissario del Governo, avente ad oggetto:
"Attribuzione del buono scuola in attuazione della legge regionale
1/2000";
che, ad avviso del Presidente del Consiglio, la Regione
Lombardia, nel procedere, con gli atti oggetto di conflitto, alla
attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 5 gennaio
2000, n. 1, relativi alla erogazione di buoni scuola alle famiglie
degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, non
avrebbe osservato i criteri stabiliti dalla medesima legge regionale,
avendo la deliberazione di Giunta del 22 settembre 2000 regolamentato
soltanto in parte le modalità per l'attuazione degli interventi,
disciplinate, per la parte residua, con deliberazione del Consiglio,
mero atto interno al procedimento;
che inoltre, ad avviso del ricorrente, le regole poste in
essere dalla Regione Lombardia mediante gli impugnati atti
amministrativi sarebbero in contrasto non solo con i criteri di
ripartizione dei buoni scuola dettati dall'art. 4, comma 121, lettera
e), della già citata legge regionale lombarda, ma anche con i
principi fondamentali posti dalla legge statale 10 marzo 2000, n. 62
(Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione);
che infine, secondo il ricorrente, la citata deliberazione di
Giunta avrebbe natura oggettivamente regolamentare e sarebbe,
perciò, ingiustificato il rifiuto di sottoporla a controllo statale;
che su queste premesse il Presidente del Consiglio dei
ministri chiede che questa Corte dichiari, previa sospensione degli
atti occasione del conflitto e degli atti esecutivi degli stessi, che
spetta allo Stato controllare le regole - comunque prodotte e
formulate, ossia anche se non inserite in atti esplicitamente
qualificati come regolamenti - con le quali la Regione Lombardia
intende disciplinare "le modalità di attuazione degli interventi" di
cui all'art. 4, comma 121, lettera e) della legge regionale 5 gennaio
2000, n. 1, e che non spetta alla Regione Lombardia sottrarre le
anzidette regole al controllo statale e produrre regole che
contrastano con la citata legge regionale e con i principi stabiliti
dalla legge statale 10 marzo 2000, n. 62, e conseguentemente annulli
gli atti oggetto di conflitto e gli altri atti amministrativi posti
in essere nell'ambito del procedimento conclusosi con la delibera di
Giunta del 22 settembre 2000;
che si è costituita in giudizio la Regione Lombardia,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero
infondato, previo rigetto dell'istanza di sospensiva.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il
tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato in data
17 luglio 2001 atto di rinuncia al ricorso;
che il difensore della Regione Lombardia, su conforme
deliberazione della Giunta regionale n. VII 5830 in data 2 agosto
2001, ha dichiarato in udienza di accettare la rinuncia;
che, ai sensi dell'articolo 27 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,
corredata dalla accettazione delle parti interessate, estingue il
processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte