Ordinanza n. 392/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9Accertamento imposte sui redditi
- art. 14legge 408/1990
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a) della
legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e
fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),
promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1999 dalla Commissione
tributaria provinciale di Palermo sul ricorso proposto da Arturo
Cassina s.a.s. contro l'Ufficio Imposte dirette di Palermo, iscritta
al n. 971 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione avverso un
avviso di accertamento tributario e di irrogazione di sanzioni, la
Commissione tributaria provinciale di Palermo, con ordinanza del
12 ottobre 1999, pervenuta a questa Corte il 14 dicembre 2001, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a) della legge
29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e
fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella
parte in cui fissa il limite temporale per correggere gli errori
materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche e delle persone giuridiche alla data prevista per la
presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta
successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e
verifiche o la violazione non sia stata comunque contestata ovvero
non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui
all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973;
che, secondo quanto riferito nell'ordinanza, nel caso
sottoposto all'esame del rimettente, all'esito di una verifica
fiscale eseguita su una società commerciale, era stata accertata,
relativamente all'anno 1990, l'esistenza di un maggior reddito
derivante dal recupero a tassazione di una ingente somma indicata in
diminuzione nella dichiarazione presentata dalla società;
che, nell'impugnare l'accertamento, la ricorrente si era
difesa affermando che la predetta somma era stata portata in
diminuzione dal reddito complessivo per mero errore materiale nella
compilazione della dichiarazione;
che il rimettente, ha escluso, sulla base della legislazione
vigente, la possibilità di correzione dell'errore addotto dalla
ricorrente, stante l'avvenuto superamento del limite temporale
stabilito dalla norma censurata;
che, tuttavia, sempre ad avviso del rimettente, ogni limite
alla correzione della dichiarazione dei redditi che non coincida con
la definitività dell'accertamento (conseguente alla mancata
impugnazione di quest'ultimo ovvero alla sua conferma con decisione
non più impugnabile) violerebbe il principio di capacità
contributiva, posto a fondamento della obbligazione tributaria, e il
criterio di ragionevolezza;
che la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo avendo
la ricorrente sostanzialmente chiesto, in base all'assunto che la
somma recuperata a tassazione in occasione dell'accertamento
impugnato era stata portata in diminuzione per mero errore materiale,
la correzione della dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
o, comunque, di infondatezza della questione;
che, in particolare, la difesa pubblica osserva che, secondo
quanto affermato dalla stessa ricorrente, sarebbe lo stesso bilancio
relativo all'anno 1990 ad essere affetto da errori. Con la
conseguenza che, non avendo la ricorrente provveduto alla rettifica
del bilancio ed essendo inammissibile una correzione della
dichiarazione dei redditi non coerente con le risultanze di bilancio,
sarebbe irrilevante ogni questione relativa alla legittimità del
termine per procedere alla correzione della dichiarazione stessa;
che, nel merito, l'Avvocatura rileva, per un verso, la
inconferenza del richiamo all'art. 53 della Costituzione, posto che
il principio di capacità contributiva atterrebbe alla garanzia
sostanziale della proporzionalità dell'imposta alla capacità del
contribuente e non riguarderebbe la materia procedimentale e del
processo tributario e, per altro verso, che non sarebbe dubbia la
ragionevolezza del limite temporale "introdotto per la presentazione
di dichiarazioni correttive";
che, infatti, in assenza di esso, il contribuente sarebbe
indotto ad attendere, prima della spontanea correzione della
dichiarazione dei redditi, l'esito dei controlli disposti
dall'amministrazione finanziaria.
Considerato che va disattesa la eccezione di inammissibilità
della questione sollevata dalla Avvocatura, non risultando
dall'ordinanza l'ammissione, da parte della ricorrente, di errori,
oltre che nella dichiarazione dei redditi, anche nel bilancio
societario;
che, censurando il rimettente la impossibilità di procedere,
successivamente all'avviso di accertamento di maggior reddito, alla
correzione degli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei
redditi, risulta del tutto inconferente l'indicazione, quale
parametro costituzionale violato, dell'art. 53 della Costituzione,
attenendo il principio di capacità contributiva alla garanzia
sostanziale della proporzionalità della imposta alla capacità del
contribuente e non alla disciplina processuale dell'imposizione (cfr.
sentenza n. 18 del 2000; ordinanza n. 430 del 2000);
che la norma impugnata non è, neppure, lesiva del principio
di ragionevolezza garantito dall'art. 3 della Costituzione, essendo
indubbio che, ove fosse possibile, come preteso dal giudice a quo
procedere alla correzione della dichiarazione dei redditi sino al
momento dell'accertamento definitivo del maggior reddito, la
correzione stessa cesserebbe di essere un rimedio accordato dal
legislatore per ovviare ad un errore del contribuente, per
trasformarsi in un mezzo elusivo delle sanzioni predisposte dal
legislatore per l'inosservanza delle disposizioni relative alla
compilazione della dichiarazione dei redditi;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata, in
relazione ad entrambi i parametri evocati, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi di
fronte ala Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a) della legge
29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e
fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Palermo, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte