Ordinanza n. 393/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 45legge 685/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge
22 dicembre 1975, n. 685 (disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1982
dal Pretore di Riesi, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 dell'anno
1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Riesi con ordinanza 7 aprile 1982 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, in quanto punisce più gravemente la
spedizione da parte del farmacista di ricette relative a stupefacenti
redatte senza osservanza delle prescrizioni di legge, rispetto alla
redazione da parte del medico delle stesse ricette: e ciò per
asserito contrasto con gli artt. 3, 24, e 27 Cost.;
Considerato che il giudice a quo non dubita della ragionevolezza
della pena comminata per la spedizione di ricette relative a
stupefacenti non conformi a prescrizioni di legge, ma lamenta che una
condotta di pari, se non di superiore, gravità sia meno gravemente
sanzionata;
che, però, è insegnamento costante di questa Corte che non
può censurarsi sotto il profilo della disparità di trattamento una
norma che ragionevolmente tuteli certi interessi, argomentandosi che
interessi di uguale misura, se non addirittura più rilevanti, non
abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. nn. 132 e 287 del 1986);
che il Pretore non motiva in alcun modo circa il contrasto della
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 45 della l. 22 dicembre 1975, n. 685
sollevata dal Pretore di Riesi, con ordinanza 7 aprile 1982, in
riferimento agli artt. 24 e 27 Cost.;
Dichiara manifestamente infondata la questione stessa sollevata
con la medesima ordinanza in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte