Ordinanza n. 393/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 452 del codice
di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 febbraio 1990 dal Tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Mescola Claudio, iscritta al n.
296 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 17 marzo 1990 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Iezzi Angelo, iscritta al n. 328 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Milano con ordinanza del 26 febbraio
1990 ed il Tribunale di Roma con ordinanza del 17 marzo 1990 hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452, secondo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice;
Considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione,
devono essere riuniti;
che questa Corte con sentenza n. 183 del 1990 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del
codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede
che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 183 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice", questione sollevata dal Tribunale di
Milano e dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte