Ordinanza n. 394/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 68 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori), e 38, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del
codice civile, promossi con:
1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale per i
minorenni di Bologna, sul ricorso proposto da Bertini Maria Novella
contro Rampolla Lima Roberto, iscritta al n. 841 del registro
ordinanze dell'anno 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 dal Tribunale per i
minorenni di Napoli, sul ricorso proposto da
Di Matteo Maria Giuseppa contro Ricciardi Giuseppe, iscritta al n. 97
del registro ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna, con
ordinanza emessa il 24 ottobre 1986, ha denunciato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità: 1) dell'art. 38,
primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come
ulteriormente sostituito dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.
184, nella parte in cui demanda alla competenza del tribunale per i
minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità "in
caso di minori"; 2) dell'art. 38, terzo comma, delle disposizioni di
attuazione del codice civile, nella parte in cui stabilisce che sulla
domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità il
tribunale per i minorenni "provvede in camera di consiglio";
che identiche questioni, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, sono state successivamente sollevate dal Tribunale per
i minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la prima questione venga
dichiarata manifestamente infondata, perché già dichiarata non
fondata con sentenza n. 193 del 1987, e la seconda questione venga
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza;
Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno,
quindi, riuniti;
che effettivamente la prima questione è già stata dichiarata
non fondata con sentenza n. 193 del 1987 e che nell'ordinanza non si
rinvengono argomenti diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
che la seconda questione concerne l'applicazione del rito della
camera di consiglio al procedimento per la dichiarazione giudiziale
di paternità e maternità con riguardo alla fase di merito, mentre
l'ordinanza è stata emessa nel corso di quella preliminare avente ad
oggetto l'ammissibilità della domanda, di modo che, per questa
parte, i giudizi di legittimità costituzionale risultano proposti
prematuramente, con conseguente difetto del requisito della
rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito
ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i
minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le
ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del regio
decreto 30 marzo 1942 n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni
di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte