Ordinanza n. 394/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.P.R. 601/1973
usata come parametro
citata
- art. 34legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie)
promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Milano, iscritta al n. 567 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44/prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Capelli
Virgilio ed avente per oggetto la richiesta di esonero dall'irpef di
una pensione privilegiata militare ordinaria, la Commissione
tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza del 6 febbraio
1985 (reg. ord. n. 567 del 1987), sollevava, in riferimento all'art.
3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non esonera le pensioni
ordinarie privilegiate dall'imposta suddetta, a differenza di quelle
privilegiate di guerra;
che tale differenza sembrava al giudice a quo ingiustificata,
con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi non fondata la questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 151 del 1981, ha
ritenuto non fondata una questione strettamente analoga, concernente
l'assoggettamento all'irpef delle pensioni che non siano privilegiate
di guerra;
che la sentenza suddetta escluse l'assimilabilità delle
situazioni poste a confronto, contrapponendo la funzione risarcitoria
delle pensioni di guerra, collegate a lesioni o infermità da eventi
bellici - per cui non è configurabile la nozione di reddito
imponibile - a quella delle pensioni privilegiate ordinarie, connesse
sempre ad un rapporto di impiego o di servizio e quindi integrative,
e talvolta sostitutive, delle pensioni normali, restando così
escluso da esse il carattere risarcitorio;
che tale ratio decidendi vale anche nel presente giudizio, non
trattandosi, come si è detto, di pensione di guerra e non essendo
configurabile quindi una funzione risarcitoria;
che nessun elemento nuovo è stato dedotto dall'ordinanza di
rimessione, la quale si è limitata a indicare genericamente e
assiomaticamente come ulteriore tertium comparationis le rendite
Inail, le quali, per contro, non avendo carattere assistenziale ma
previdenziale, sono anch'esse soggette al medesimo tributo (arg. ex
art. 34 d.P.R. cit.);
che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Milano con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte