Ordinanza n. 394/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 118/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
30 marzo 1971 n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30
gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi
civili), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1991 dal Pretore
di Forlì sul ricorso proposto da Casadei Ersilia ed altri, eredi di
Novaga Ettore c/ Ministero degli Interni, iscritta al n. 304 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Forlì con ordinanza del 12 marzo 1991
(R.O. n. 304 del 1991), emessa nel giudizio promosso da Casadei
Ersilia ed altri, quali eredi di Novaga Ettore, invalido civile,
contro il Ministero degli Interni, diretto ad ottenere il pagamento
dei ratei di pensione d'inabilità di cui all'art. 12, legge 30 marzo
1971, n. 118, spettante al loro de cuius che ne aveva fatto domanda
(il 21 giugno 1986) ma che era deceduto (l'8 marzo 1988) senza essere
sottoposto a visita medica, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in
quanto non prevede la possibilità di una valutazione e di un
accertamento dello stato d'inabilità sulla base di elementi di
natura storica, documentale e certificativa nel caso in cui
l'assicurato abbia inoltrato domanda e sia deceduto prima di essere
sottoposto a visita medica per il ritardo frapposto
dall'amministrazione;
che, a parere del remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento tra colui che sia stato sottoposto tempestivamente a
visita medica e colui che invece non lo sia stato prima del decesso;
b) l'art. 97 della Costituzione, in quanto non essendo fissato
un termine a carico dell'amministrazione perché effettui
l'accertamento medico, risulta turbato il buon andamento
dell'amministrazione;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza
della questione;
Considerato che, la questione è stata ripetutamente dichiarata
manifestamente infondata (da ultimo ord. n. 475 e 486 del 1989 e 391
del 1990) che il motivo nuovo ora dedotto della mancata fissazione di
un termine a carico dell'amministrazione per il tempestivo
adempimento non può condurre a una diversa decisione in quanto
nell'ordinamento sono apprestati già i rimedi per mettere in mora
l'amministrazione e indurla a provvedere;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e
nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte