Ordinanza n. 395/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori), promossi con:
1) ordinanza emessa il 23 settembre 1986 dal Tribunale per i
minorenni di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Kawecki
Cristina e Ugolini Pier Giorgio, iscritta al n. 9 del registro
ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale per i
minorenni di Torino, sul ricorso proposto da Falco Gilda contro Rossi
Michele, iscritta al n. 28 del registro ordinanze dell'anno 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 dal Tribunale per i
minorenni di Torino, sul ricorso proposto da Tamburello Irene contro
eredi di Di Forti Gaetano, iscritta al n. 247 del registro ordinanze
dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna, con
ordinanza emessa il 26 settembre 1986, ha denunciato, in
riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in
cui, nuovamente sostituendo l'art. 38, primo comma, delle
disposizioni di attuazione del codice civile, ha demandato
alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione
giudiziale di paternità e maternità "nel caso di
minori";
e che analoga questione, in riferimento agli artt. 3 e 102 della
Costituzione, è stata successivamente sollevata dal Tribunale per i
minorenni di Torino con due ordinanze, di identico contenuto, emesse
il 24 ottobre 1986 e il 2 febbraio 1987;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata
manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con
sentenza n. 193 del 1987;
Considerato che i giudizi riguardano questioni sostanzialmente
coincidenti e vanno, quindi, riuniti;
che effettivamente le questioni proposte sono state dichiarate
non fondate con sentenza n. 193 del 1987
e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi
rispetto a quelli esaminati dalla
Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevate,
in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal Tribunale
per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Torino
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte