Ordinanza n. 395/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 11legge 689/1981
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo
comma, lettera a), della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18
agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), come
sostituito dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25,
promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dal pretore di
Tolmezzo sul ricorso proposto da Mario Rossi ed altri contro la
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 1099 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il pretore di Tolmezzo, nel giudizio di opposizione
avverso un'ordinanza-ingiunzione di irrogazione di una sanzione
amministrativa per la violazione delle prescrizioni stabilite nel
decreto di autorizzazione all'estrazione di materiale da una cava, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,
primo comma, lettera a), della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18
agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), nel testo
modificato dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25,
in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 16 della legge 24
novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale);
che il rimettente deduce che la norma regionale nella parte in
cui esclude la facoltà del trasgressore di procedere al pagamento di
una somma in misura ridotta - facoltà esercitabile per le sanzioni
proporzionali mediante corresponsione di una somma pari al terzo di
quella irrogabile - si porrebbe in contrasto con l'art. 16 della
legge n. 689 del 1981, disposizione quest'ultima che reca un
principio fondamentale della materia ex art. 117 della Costituzione;
che non si sono costituite le parti del processo principale, né
ha spiegato intervento la regione interessata;
Considerato che il presente giudizio ha ad oggetto la questione di
legittimità costituzionale di una norma di una legge regionale e,
quindi, il provvedimento di rimessione avrebbe dovuto essere
notificato al Presidente della Giunta regionale della regione
interessata ex art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87;
che l'ordinanza non risulta, invece, notificata al Presidente
della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della norma
da ultimo richiamata, sicché questi non è stato posto in condizione
di costituirsi nel giudizio;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione di
siffatto, essenziale adempimento della procedura stabilita dall'art.
23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 incide sulla
rituale instaurazione del contraddittorio e determina la manifesta
inammissibilità della questione (ordinanze n. 372 del 1995 e n. 202
del 1983), dato che il vizio neppure è stato sanato dalla
costituzione in giudizio della regione interessata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lettera a),
della legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35
(Disciplina delle attività estrattive), nel testo modificato
dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, sollevata
in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 16 della legge 24
novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) dal pretore di
Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte