Ordinanza n. 395/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 574/1988
- art. 13d.P.R. 574/1988
- art. 15d.P.R. 574/1988
- art. 24d.P.R. 574/1988
usata come parametro
citata
- art. 109Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e
24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello
Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso
della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini
con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari),
promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1997 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona nel
procedimento penale a carico di Stefan Pfitscher, iscritta al n. 103
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza dell'11 dicembre 1997 il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10,
primo comma - in relazione all'art. 6, terzo comma, della convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali -, 24 e 116 della Costituzione nonché all'art. 100 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei
rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari), nella parte in cui tali norme non prevedono
la facoltà, per i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti
alla minoranza linguistica tedesca, di usare la propria madrelingua
nei rapporti con gli organi giurisdizionali militari;
che ad avviso del rimettente le disposizioni attuative impugnate,
che prevedono e regolano la parificazione tra lingua italiana e
lingua tedesca nei rapporti tra i cittadini altoatesini di lingua
tedesca e gli organi della giurisdizione, in quanto non includono in
questi ultimi gli organi giurisdizionali militari, sarebbero lesive
dei parametri costituzionali invocati: a) per ingiustificata
differenziazione sia tra imputati, a seconda della giurisdizione,
ordinaria o militare, dinanzi alla quale sono chiamati, sia tra le
stesse giurisdizioni; b) per violazione della prescrizione statutaria
della parità linguistica davanti agli uffici giudiziari aventi
"competenza regionale", tale dovendosi ritenere l'ufficio giudiziario
che, come è nella specie, pur non avendo sede nella Regione
Trentino-Alto Adige, ha competenza estesa al relativo territorio; c)
per violazione delle garanzie difensive prescritte dalla Costituzione
e dalla richiamata convenzione, sotto il profilo della possibilità
di comprendere i termini dell'accusa e gli atti attraverso i quali il
processo si svolge;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, richiamando l'atto di intervento depositato in altro
giudizio costituzionale, ha concluso nel senso dell'inammissibilità
della questione;
che è altresì intervenuta nel giudizio la Provincia autonoma di
Bolzano, che ha chiesto una declaratoria di accoglimento della
questione sollevata.
Considerato che questioni testualmente identiche e riferite ai
medesimi parametri costituzionali, sollevate dallo stesso organo
giudiziario rimettente, sono state dichiarate non fondate da questa
Corte con la sentenza n. 213 del 1998;
che nella citata sentenza si è osservato che la protezione della
minoranza linguistica tedesca si basa sul principio di
territorialità e non su quello di personalità, e si è perciò
escluso che dall'invocato art. 100 dello Statuto speciale di
autonomia, e dai parametri con questo messi in relazione, si possa, e
tantomeno si debba, desumere un'interpretazione tale da imporre
l'applicazione della normativa attuativa di tutela linguistica anche
oltre l'ambito territoriale, solo in ragione dell'appartenenza
linguistica dell'imputato, così come richiesto dal giudice a quo nel
prospettare la questione;
che nella medesima sentenza questa Corte ha altresì escluso il
contrasto delle norme impugnate con le garanzie della difesa, stante
la concorrente applicabilità della ordinaria disciplina processuale
(art. 109 cod. proc. pen.) nel processo penale militare, disciplina
che risulta adeguata allo scopo di tutelare le esigenze di
comprensione dello svolgimento del processo;
che, infine, questa Corte ha escluso la violazione dei principi
di uguaglianza e di ragionevolezza, poiché per le norme, come quelle
attuative in argomento, la cui ragion d'essere è proprio quella
della specificazione e differenziazione, non può utilmente
formularsi una richiesta nel senso dell'estensione a fattispecie e a
casi nei quali non sia ravvisabile la ratio di tutela della minoranza
che ne è fondamento;
che, non apportando l'odierna ordinanza di rinvio alcun argomento
nuovo o diverso rispetto a quelli già esaminati dalla menzionata
decisione, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988,
n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma
- in relazione all'art. 6, terzo comma, della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali -,
24 e 116 della Costituzione nonché all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte