Ordinanza n. 395/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 491Codice di procedura penale
- art. 33-quinquiesd.lgs. 51/1998
- art. 170d.lgs. 51/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 33-quinquies, 416 e 417 del codice di procedura penale,
promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di
Roma con ordinanza emessa il 29 settembre 2000, iscritta al n. 728
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, in composizione monocratica,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 33-quinquies, 416 e 417 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che la sanzione processuale
della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della
conclusione dell'udienza preliminare, dell'eccezione concernente
l'erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in
composizione monocratica o collegiale, sia "correlata allo specifico
obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al
quale chiede il rinvio a giudizio";
che il giudice rimettente espone che la difesa dell'imputato
ha eccepito per la prima volta in dibattimento l'erronea attribuzione
al tribunale in composizione monocratica del reato di lesioni
gravissime, sostenendo di non avere potuto proporre tale eccezione
entro il termine di decadenza previsto dall'art. 33-quinquies cod.
proc. pen., e cioè "prima della conclusione dell'udienza
preliminare", in quanto nella richiesta di rinvio a giudizio il
pubblico ministero, non avendone l'obbligo, non aveva indicato la
composizione del giudice destinato a celebrare il dibattimento;
che la difesa era pertanto venuta a conoscenza della
composizione dell'organo giudicante solo a seguito dell'emissione del
decreto di rinvio a giudizio disposto dal giudice dell'udienza
preliminare, quando si era ormai verificata la decadenza prevista
dall'art. 33-quinquies cod. proc. pen;
che ad avviso del rimettente la disciplina censurata comporta
una palese violazione del diritto di difesa, e si pone altresì in
contrasto con il principio di ragionevolezza e con il "principio del
giusto processo da svolgersi in contraddittorio tra le parti in
condizioni di parità";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 33-quinquies cod. proc. pen. (in combinato
disposto con gli artt. 416 e 417 cod. proc. pen.) in quanto nei casi
in cui è prevista l'udienza preliminare il termine di decadenza per
eccepire l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione
dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o
monocratica è individuato con riferimento ad una fase - l'udienza
preliminare - durante la quale la difesa non è posta in grado di
conoscere quale sarà il giudice chiamato a celebrare il
dibattimento;
che, nella specie, il giudice dell'udienza preliminare ha
disposto il rinvio a giudizio avanti al tribunale monocratico per un
delitto di lesioni gravissime, per il quale è invece prevista la
cognizione del tribunale collegiale;
che ad avviso del rimettente la disciplina censurata
contrasterebbe con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., comportando una
palese violazione del diritto di difesa, del principio di
ragionevolezza e del "principio del giusto processo da svolgersi in
contraddittorio tra le parti in condizioni di parità";
che per rimediare ai denunciati vizi di illegittimità
costituzionale il giudice a quo vorrebbe che fosse posto a carico del
pubblico ministero l'obbligo di indicare il giudice davanti al quale
deve essere disposto il rinvio a giudizio;
che l'art. 33-quinquies, introdotto nel codice di procedura
penale unitamente alle altre disposizioni del capo VI-bis
dall'art. 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
dispone che l'inosservanza delle regole relative all'attribuzione dei
reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o
monocratica e delle disposizioni processuali collegate deve essere
eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza
preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto
dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., e che entro quest'ultimo
termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza
preliminare;
che il decreto legislativo n. 51 del 1998 prevedeva la
celebrazione dell'udienza preliminare solo in relazione ai reati
attribuiti al tribunale in composizione collegiale, mentre per tutti
i reati attribuiti al giudice monocratico spettava al pubblico
ministero emettere direttamente decreto di citazione a giudizio;
che la corrispondenza tra le diverse modalità di esercizio
dell'azione penale e l'attribuzione di reati alla cognizione del
tribunale in composizione collegiale o monocratica avrebbe
normalmente consentito alla difesa, a seguito della richiesta di
rinvio a giudizio, di eccepire tempestivamente l'inosservanza delle
regole relative all'attribuzione del reato prima della conclusione
dell'udienza preliminare, posto che, nel caso di accoglimento della
richiesta, lo sbocco naturale avrebbe dovuto essere la celebrazione
del dibattimento davanti al tribunale in composizione collegiale;
che la legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha invece previsto
l'udienza preliminare anche per vari reati attribuiti alla cognizione
del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che è
venuto meno il rapporto biunivoco tra modalità di introduzione del
giudizio e attribuzione del reato al tribunale in composizione
collegiale o monocratica;
che pertanto, nelle ipotesi in cui è prevista l'udienza
preliminare, la difesa è posta in grado di conoscere la
composizione, collegiale o monocratica, del tribunale che sarà
chiamato a celebrare il dibattimento solo dopo che, conclusa
l'udienza preliminare, sia stato emesso il decreto che dispone il
giudizio, e cioè in un momento successivo al termine previsto
dall'art. 33-quinquies cod. proc. pen;
che la soluzione proposta dal rimettente, che vorrebbe
collegare la sanzione processuale della decadenza "ad uno specifico
obbligo imposto al pubblico ministero di indicazione del giudice
davanti al quale chiede il rinvio a giudizio" si rivela del tutto
inadeguata, posto che, quale che sia il contenuto della richiesta del
pubblico ministero, spetta comunque al giudice dell'udienza
preliminare individuare nel decreto che dispone il giudizio l'organo
avanti al quale verrà celebrato il dibattimento;
che è connaturale al sistema dei termini posti a pena di
decadenza che l'onere di esercitare una facoltà entro un certo
limite temporale o di fase possa essere imposto solo quando il
presupposto di fatto a cui la facoltà è collegata (nel caso di
specie, la presunta inosservanza delle disposizioni relative
all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in
composizione collegiale o monocratica) si sia effettivamente
verificato prima della decorrenza dei termini di decadenza;
che, alla stregua di quanto sostenuto dal giudice a quo, il
termine di decadenza di cui all'art. 33-quinquies cod. proc.
pen. dovrebbe continuare ad essere riferito all'udienza preliminare,
malgrado nel caso in esame l'inosservanza delle disposizioni relative
all'attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente
alle ipotesi nelle quali manca l'udienza preliminare, solo dopo la
vocatio in ius e, cioè, in un momento in cui il termine indicato
dalla disciplina censurata è ormai decorso;
che, così interpretata, la norma censurata risulta priva di
significato logico e razionale;
che nel sollevare la questione di legittimità costituzionale
il rimettente avrebbe dovuto dare atto delle ragioni per cui non ha
ritenuto possibile riservare alla disciplina censurata
un'interpretazione nello stesso tempo coerente con i presupposti
logico-giuridici che informano il sistema dei termini posti a pena di
decadenza e rispettosa del diritto di difesa e, quindi, conforme a
Costituzione;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 33-quinquies 416 e 417 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001 .
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte