Ordinanza n. 396/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 137/1952
- art. 2legge 137/1952
usata come parametro
citata
- art. 27legge 744/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), 1
della legge 22 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private), 4, secondo comma, del d.l. 28 agosto 1970, n. 622,
conv. in legge 19 ottobre 1970 n. 744 (Provvidenze a favore dei
cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle
disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in
materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno
svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari), 1 della
legge 12 dicembre 1973, n. 922 (Proroga delle provvidenze
assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad
essi assimilati), 1 della legge 18 luglio 1975, n. 356 (Proroga della
l.12 dicembre 1973, n. 922) e 1 della legge 19 maggio 1976, n. 326
(Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356), promossi con ordinanze
emesse il 18 luglio 1980 dal Pretore di Milano e il 29 aprile 1982
dal Pretore di Tivoli, iscritte rispettivamente al n. 816 del
registro ordinanze 1980 e al n. 446 del registro ordinanze 1982;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che il Pretore di Milano, con ordinanza 18
luglio 1980 (n. 816/80), ed il Pretore di Tivoli, con ordinanza 29
aprile 1982 (n. 446/82), sollevavano questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2, l. 4 marzo 1952 n. 137, 1 l. 2
aprile 1968 n. 482, 4, secondo co., d.l. 28 agosto 1970 n. 622 (conv.
nella l. 19 ottobre 1970, n. 744), 1 l. 12 dicembre 1973 n. 922, 1 l.
18 luglio 1975 n. 356, e 1 l. 19 maggio 1976 n. 326: e ciò con
riferimento all'art. 3 Cost.,
che, secondo i giudici rimettenti, le citate disposizioni
creavano irrazionale disparità di trattamento nei riguardi degli
altri lavoratori in quanto stabilivano, a favore dei profughi, il
privilegio dell'assunzione obbligatoria senza fissare un limite di
tempo;
che, nella specie, si era verificato il caso di chi chiedeva di
essere riassunto da una società che lo aveva assunto dieci anni
prima, ma da cui si era dimesso volontariamente dopo sette anni di
lavoro per espatriare (Pretore Milano); nonché quello di chi aveva
goduto nel corso di quattordici mesi di ben otto avviamenti
obbligatori al lavoro, ed ora ne chiedeva un nono;
che, a giudizio dei rimettenti, la qualità di profugo implica
una situazione di svantaggio per sua natura temporanea, che tende a
ridursi e a cessare via via che il profugo approfondisce i suoi
legami con l'ambiente, dopodiché il mantenimento del trattamento di
favore assume appunto carattere di irragionevole disparità nei
confronti degli altri lavoratori;
che è intervenuto in ambo i giudizi il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata e,
comunque, irrilevante;
che, secondo l'Avvocatura Generale, il Pretore di Milano avrebbe
dovuto semmai prendere in considerazione la giurisprudenza che ha
escluso l'applicabilità delle provvidenze a favore di chi si trovi
in istato di disoccupazione volontaria, mentre non avrebbe fondamento
la questione del limite temporale, sollevata da ambo le ordinanze, in
quanto la condizione di profugo integrerebbe una situazione
d'inferiorità che durerebbe per tutta la vita;
Considerato, in diritto, che le due ordinanze sollevano la stessa
questione, per cui i giudizi possono essere riuniti per deciderli con
unica ordinanza;
che, quanto al punto relativo all'inapplicabilità delle
provvidenze al profugo che versi in istato di disoccupazione
volontaria, accennato pregiudizialmente dal Pretore di Milano,
trattasi evidentemente di questione interpretativa delle leggi
ordinarie rimessa all'apprezzamento del giudice di merito;
che, per quanto si riferisce, invece, alla questione di
legittimità costituzionale, comune alle due ordinanze, concernente
la mancanza di un limite temporale al trattamento di favore per i
profughi, deve rilevarsi che effettivamente - contrariamente
all'avviso dell'Avvocatura Generale - il legislatore ha chiaramente
mostrato la volontà di far cessare quella condizione di privilegio
col decorso del tempo, stabilendo il termine dapprima al 31 dicembre
1973 (d.l. 28 agosto 1970 n. 622), poi al 31 dicembre 1974 (l.12
dicembre 1973 n. 922), indi al 31 dicembre 1975 (l.18 luglio 1975 n.
356), e infine definitivamente fissandolo al momento dell'entrata in
vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei
profughi, prevista dall'art. 27 del citato decreto n. 622 del 1970,
convertito, con modificazioni, nella l.19 ottobre 1970 n. 744;
che un limite temporale, dunque, in realtà già esiste, anche
se in pratica, poi, esso viene a dipendere dall'emanazione di altra
normativa che a tutt'oggi non ha visto la luce;
che, comunque, non compete certo a questa Corte stabilirlo,
rientrando esso nei poteri discrezionali del legislatore, al quale la
Corte può soltanto segnalare l'urgenza di dare ormai effettiva
definizione ad una situazione che si protrae nel precario da almeno
dodici anni, attraverso successivi differimenti;
che, fuori di questa ipotesi, e nell'ulteriore ingiustificato
protrarsi della situazione, la Corte dovrebbe necessariamente
riesaminare il problema alla luce di una tale non auspicabile carenza
normativa;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 l. 4 marzo 1952 n.
137, 1 l. 2 aprile 1968 n. 482, 4, secondo co., d.l. 28 agosto 1970
n. 622 (conv. nella l. 19 ottobre 1970 n. 744), 1 l. 12 dicembre 1973
n. 922, 1 l. 18 luglio 1975 n. 356, e 1 l. 19 maggio 1976 n. 326,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Milano,
con ordinanza 18 luglio 1980 (n. 816/80), e dal Pretore di Tivoli,
con ordinanza 29 aprile 1982 (n. 446/82).
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte