Ordinanza n. 396/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 833/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio
1990 dal Tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra
Rossi Lino e la U.S.L. n. 40 di Rimini, iscritta al n. 323 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 il Tribunale
di Rimini, nel procedimento civile vertente tra Lino Rossi e U.S.L.
n. 40 di Rimini, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione,
dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui
l'assistenza farmaceutica degli aventi diritto resta limitata - con
esclusione dei farmaci stranieri esclusi dal commercio nello Stato -
alla fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali
comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che la Corte ha già ripetutamente affermato, in
passato, che la salute rappresenta, in forza dell'art. 32 della
Costituzione, un bene primario e fondamentale che impone piena ed
esaustiva tutela (sentenza n. 992 del 1988);
che proprio in vista di tali obiettivi rettamente è garantito
solo l'uso di farmaci regolarmente commerciabili, a norma di legge,
nel territorio dello Stato; al che non corrisponde, per contro,
l'incontrollato uso di prodotti esteri che non si uniformino alla
detta disciplina;
che pertanto, restando carente, in radice, ogni garanzia di
tutela così come qui descritta, la questione è da ritenersi
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in
riferimento all'art. 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale
di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte