Ordinanza n. 396/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 140/1988
usata come parametro
citata
- art. 57legge 270/1982
- art. 57legge 246/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo
comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il
personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4
luglio 1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1990
dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso
proposto da Antonelli Maria Antonietta, iscritta al n. 293 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la parte ricorrente,
docente di scuola media, aveva richiesto il riconoscimento del
diritto alla nomina in ruolo ex art. 57 della legge 20 maggio 1982,
n. 270 - esponendo di aver insegnato, a partire dall'anno scolastico
1984-85, con nomina del Provveditore agli studi - il Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa l'11
ottobre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti
per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella
legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non prevede
l'estensione dei benefici di cui al citato art. 57 anche agli
insegnanti che in anni scolastici successivi al 1981-82, abbiano
insegnato nella scuola secondaria in virtù di supplenze annuali
conferite dal Provveditore agli studi;
che il giudice, dopo aver esposto che hanno titolo
all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'immissione nei
ruoli, ai termini dell'art. 57 della citata legge n. 270 del 1982,
gli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1981-82 con supplenza
annuale conferita dal Provveditore agli studi e non coloro che, come
la ricorrente, abbiano insegnato, con il medesimo titolo, a partire
da successivi anni scolastici, rileva che questi ultimi, pur se
immessi successivamente in ruolo per effetto del decreto-legge 6
novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27
dicembre 1989, n. 417, si gioverebbero di decorrenze giuridiche ed
economiche meno favorevoli rispetto ai beneficiari della citata legge
n. 270 del 1982 e risulterebbero perciò discriminati in ragione di
un mero fattore temporale assunto ad elemento differenziatore senza
giustificazione alcuna;
che il Tribunale rimettente esclude che il conferimento
dell'incarico in un anno piuttosto che in un altro possa costituire
un valido elemento di differenziazione, risultando in concreto
condizionato dal "caso fortuito" della effettiva disponibilità della
cattedra da assegnare;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la declaratoria d'infondatezza, osservando, in particolare, che
la prospettazione della censura renderebbe costituzionalmente
impraticabile ogni forma di disciplina legislativa transitoria, la
quale deve invece "avere necessariamente un ancoraggio nel tempo";
Considerato che questa Corte ha già esaminato in più occasioni
questioni concernenti la norma impugnata (sentenza n. 190 del 1990;
ordinanze n. 415 del 1990 e n. 557 del 1990) dichiarandone
l'infondatezza per essere del tutto ragionevole e non contrastante
con il principio d'eguaglianza un trattamento differenziato applicato
a situazioni in precedenza omogenee, ma successivamente
diversificatesi in ragione di sopravvenuti dati legislativi e
sociologici modificativi del quadro normativo e del contesto
dell'intervento legislativo;
che pertanto anche la presente questione va, analogamente,
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),
convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte