Ordinanza n. 396/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
usata come parametro
citata
- art. 10legge 895/1967
- art. 14legge 895/1967
- art. 2legge 895/1967
- art. 7legge 895/1967
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della
legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),
promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1999 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Viterbo nel procedimento penale
a carico di Tiberi Enrico, iscritta al n. 710 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 nel corso
di un procedimento a carico di persona imputata del reato di cui agli
artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro
la criminalità), il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dei citati artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974,
"nella parte in cui non prevedono un trattamento differenziato tra
reato doloso e reato colposo e conseguentemente un trattamento
sanzionatorio differenziato";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva
di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel
giudizio a quo sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza,
limitandosi, a tale ultimo riguardo, il rimettente ad un generico
richiamo all'ordinanza di questa Corte "del 23 aprile 1998" (da
intendere verosimilmente come ordinanza n. 145 del 1998, con la
quale, peraltro, una questione di costituzionalità relativa alle
medesime norme oggi impugnate, ma di diverso tenore, è stata
dichiarata manifestamente infondata);
che la stessa prospettazione del giudice a quo non appare
agevolmente comprensibile, tenuto conto del fatto che il delitto di
detenzione illegale di armi comuni da sparo, o parti di esse, atte
all'impiego, delineato dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del
1974 (sostitutivi degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895), è punito esclusivamente a titolo di dolo;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge
14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte