Ordinanza n. 396/2001
Altra decisione · depositata il 11/12/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 101d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con
ordinanza emessa il 16 giugno 2000, dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Firenze, nel procedimento di esecuzione
nei confronti di Santambrogio Daniela, iscritta al n. 162 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Firenze, con ordinanza del 16 giugno 2000, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205), "nella parte in cui non prevede che, in caso di
condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di
assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale
pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui
all'art. 135 del codice penale, per procedere quindi alla sua
riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene
pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa
all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa
prevista";
che il giudice a quo - nel rammentare che la disposizione
censurata stabilisce, per reati depenalizzati dal decreto legislativo
n. 507 del 1999, che le pene pecuniarie inflitte con le sentenze o i
decreti revocati ai sensi del comma 1 dell'art. 101, devono essere
riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle
norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie - osserva che la predetta
disposizione determina una evidente disparità di trattamento tra
coloro che sono stati condannati alla pena della reclusione, per aver
realizzato una più grave ipotesi di emissione di assegno senza
provvista, e coloro che, per lo stesso reato, sono stati invece
condannati alla pena della multa;
che, in particolare, mentre questi ultimi devono sottostare
"a sanzione analoga a quella penale già loro inflitta", i condannati
alla pena della reclusione "si vedono puramente e semplicemente
cancellata la sentenza di condanna, senza sottostare ad alcun
trattamento sanzionatorio, neppure alla nuova sanzione
amministrativa", atteso che l'art. 102 del decreto legislativo n. 507
del 1999 prevede la trasmissione degli atti all'autorità
amministrativa per i soli procedimenti in corso relativi a violazioni
depenalizzate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che, successivamente alla proposizione della
questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza
n. 169 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507;
che, a seguito di detta sentenza, e della nuova disciplina
applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la
restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame
della questione (ordinanza n. 201 del 2001).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte