Ordinanza n. 396/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 500Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
14 novembre 2001 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento
penale a carico di Z.N.B.H., iscritta al n. 51 del registro ordinanze
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª
serie speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza del 14 novembre 2001, il Tribunale di
Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, "nella parte
in cui non prevede che siano acquisite al fascicolo del dibattimento
le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente
rese dal testimone qualora risultino altre situazioni, diverse da
quelle ivi previste, che hanno compromesso la genuinità dell'esame";
che il rimettente - dopo aver premesso che, nel corso del
dibattimento, i principali testimoni d'accusa avevano modificato
sensibilmente le circostanziate dichiarazioni rese nella fase delle
indagini, valendosi delle quali il pubblico ministero aveva proceduto
alle contestazioni ex art. 500, comma 2, cod.proc.pen. - rileva come
la possibilità di utilizzare le precedenti dichiarazioni ai soli
fini della credibilità del dichiarante si ponga in contrasto con una
serie di parametri costituzionali;
che, innanzitutto, risulterebbe violato l'art. 3 Cost., in
ragione dei diversi effetti che scaturirebbero dalle dichiarazioni
dibattimentali rese dal teste la cui credibilità si deve valutare, a
seconda che le stesse siano favorevoli all'accusa ovvero alla difesa:
nel primo caso, infatti, la valutazione negativa di credibilità di
un teste di accusa comporterebbe, "in mancanza di altri elementi",
l'assoluzione dell'imputato; viceversa, nella ipotesi di
dichiarazioni favorevoli all'imputato, sul giudizio di
inattendibilità del teste non potrebbe comunque fondarsi una
sentenza di condanna;
che, in conseguenza, sarebbe leso anche il principio di
parità delle parti nel processo, espresso nell'art. 111, secondo
comma, Cost. e che infine - risolvendosi la contestazione delle
precedenti dichiarazioni in un'attività processuale "sostanzialmente
inutile" - sarebbe compromesso anche il principio del buon andamento
dell'amministrazione, sancito nell'art. 97, primo comma, Cost;
che, a parere del giudice a quo, la rilevata "incongruenza"
dell'art. 500, comma 2, cod.proc.pen. deriverebbe "dalla ristrettezza
delle ipotesi di deroga previste dal 4 comma [del medesimo articolo],
che limita ai casi di violenza o minaccia o di offerta di utilità la
possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento le
dichiarazioni precedentemente rese dal testimone": senza invece
contemplare ipotesi diverse, quali "il timore autonomo del teste",
ovvero la semplice "volontà [...] di ritrattare" in tutto o in parte
le precedenti dichiarazioni e, in generale, tutte le situazioni
idonee a compromettere la genuinità dell'esame.
Considerato che il giudice rimettente sollecita l'adozione di una
pronuncia additiva, volta ad estendere la specifica disciplina
dettata dal comma 4 dell'art. 500 cod.proc.pen. - a norma del quale
è eccezionalmente consentita, in determinate ipotesi, l'acquisizione
al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente
rese dal testimone - ad ogni ipotesi in cui, in esito alle
contestazioni, sia stata accertata una "compromissione di genuinità"
della dichiarazione dibattimentale;
che, peraltro, tale petitum pur se formalmente orientato su
di una norma diversa, mira in realtà a censurare il regime di
limitazione probatoria delle dichiarazioni utilizzate per le
contestazioni, disciplinato dall'art. 500, comma 2, cod.proc.pen;
che tali censure sono già state ampiamente delibate da
questa Corte e ritenute infondate (vedi ordinanza n. 36 del 2002), in
forza del rilievo che il regime denunciato appare in realtà
pienamente coerente con il risalto costituzionale espressamente
attribuito dall'art. 111 Cost. al principio del contraddittorio
"anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto
alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in
assenza della dialettica tra le parti": ciò che spiega, dunque,
l'esigenza di impedire "che l'istituto delle contestazioni - proprio
perché configurato quale veicolo tecnico di utilizzazione
processuale di dichiarazioni raccolte prima ed al di fuori del
contraddittorio - si atteggi alla stregua di meccanismo di
acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle dichiarazioni";
che la pronuncia additiva richiesta sul comma 4 dell'art. 500
cod.proc.pen. varrebbe a dissolvere la rigorosa tipicità delle
eccezioni al principio della formazione della prova nel
contraddittorio tra le parti, espressa dalla suddetta disposizione,
che a sua volta rappresenta la diretta applicazione, da parte della
legge ordinaria, del principio sancito dall'art. 111, quinto comma
della Costituzione: norma, quest'ultima, che espressamente delimita
le eccezioni al principio della formazione della prova nel
contraddittorio esclusivamente nell'ambito delle ipotesi di consenso
dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva o di
provata condotta illecita;
che, pertanto, la pronuncia additiva invocata dal giudice a
quo, lungi dall'emendare le asserite e inesistenti "incongruenze" del
sistema, si porrebbe in aperta antitesi con il richiamato precetto
costituzionale, di cui rappresenterebbe una completa e palese
elusione;
che si rivela inconferente la pretesa violazione dell'art. 97
Cost., avendo questa Corte costantemente affermato che il principio
di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività
giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione ed al
funzionamento dell'amministrazione della giustizia (cfr., ex plurimis
la sentenza n. 115 del 2001).
che, pertanto, la questione è da ritenersi manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111
della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte