Ordinanza n. 397/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 413/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,
convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37
(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché
in materia di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 9
maggio 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sui
ricorsi riuniti proposti da Brasca Giuseppe contro il Ministero del
tesoro ed altra, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Brasca Giuseppe nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, nel procedimento promosso da
Brasca Giuseppe nei confronti del Ministero del tesoro per la
impugnazione del provvedimento di collocamento a riposo con effetto
dal compimento del sessantacinquesimo anno di età e di rigetto
dell'istanza di mantenimento in servizio fino al settantesimo anno,
per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ha
sollevato, con ordinanza del 9 maggio 1991 (R.O. n. 125 del 1992),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte
in cui esclude dall'ivi previsto beneficio del prolungamento del
servizio per i fini suddetti i dirigenti delle amministrazioni
statali che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge
abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno;
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati gli artt. 3
e 97 della Costituzione, discriminandosi irrazionalmente fra soggetti
che versano in condizioni di sostanziale parità e privandosi la P.A.
della collaborazione di dipendenti con vasta esperienza;
che la parte privata, con atto di costituzione, poi illustrato
da memoria, ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a
quo, in quanto nella fattispecie potrebbe avere applicazione il
decreto-legge n. 413 del 1989, convertito in legge n. 37 del 1990,
sopravvenuto alla ordinanza di remissione, e, subordinatamente, per
la illegittimità della norma censurata;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione de qua è stata esaminata dal giudice
a quo anche alla stregua della nuova norma, e che pertanto non può
disporsi la restituzione degli atti;
che questa Corte ha già ritenuto che la determinazione della
data di entrata in vigore della legge rientra nella discrezionalità
del legislatore (sentt. nn. 440 del 1991 e 1032 del 1988; ord. n. 419
del 1990); che la disposizione censurata non si applica ai dirigenti
già collocati a riposo, anche se abbiano impugnato il relativo
provvedimento perché la impugnazione non conserva in vita il
rapporto di impiego cessato alla data prestabilita; e che è ultroneo
il riferimento all'art. 97 della Costituzione in quanto i rimedi
apprestati per situazioni particolari e peculiari non incidono
sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione e sul suo
funzionamento, anche perché non riguardano l'intera disciplina del
rapporto di pubblico impiego (sent. n. 440 del 1991);
che non sono stati dedotti motivi nuovi per una diversa
decisione, onde la riproposta questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge
27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad
essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito,
con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del Lazio
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte