Ordinanza n. 397/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 2legge 172/1995
- art. 3legge 172/1995
- art. 12legge 172/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5,
della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili
(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", promosso con ordinanza
emessa il 13 dicembre 1993 dal Pretore di Asti, sezione distaccata di
Canelli, nel procedimento penale a carico di Barbero Luigino iscritta
al n. 24 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale promosso a carico
di Luigino Barbero, titolare di una cantina sociale, imputato ai
sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319
(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) per aver
convogliato in una pubblica fognatura servita da impianto di
depurazione scarichi di acque reflue eccedenti, quanto ai valori
registrati di BOD 5, COD e PH, i limiti di accettabilità indicati
dalla tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976, il Pretore di
Asti, sezione distaccata di Canelli, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, della legge
della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 dal titolo "Disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili
(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per contrasto con gli artt.
117 e 25 della Costituzione;
che le norme regionali impugnate consentono agli enti gestori
degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature di derogare,
per gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti convogliati
nelle fognature per le quali siano operanti gli impianti di
depurazione predetti, ai limiti di accettabilità della tabella C
allegata alla legge n. 319 del 1976, prescrivendo che tali limiti
più permissivi siano adottati mediante l'approvazione (espressa o
con una procedura di silenzio-assenso) della relativa tabella da
parte della Giunta regionale;
che il Pretore rimettente dubita della legittimità
costituzionale della norma indicata, che esorbiterebbe dai limiti
della potestà legislativa regionale, con conseguente lesione
dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la norma statale
applicabile, ad avviso del giudice a quo, nel caso in esame, cioè
l'art. 12, primo comma, n. 2), della legge n. 319 del 1976,
sistematicamente coordinato con l'art. 13, n. 2, lettera b), della
stessa legge, imporrebbe inderogabilmente agli scarichi produttivi
preesistenti confluenti in pubbliche fognature servite da impianti di
depurazione, il rispetto dei limiti di tollerabilità imposti dalla
tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
delle impugnate disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 13
del 1990 anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per
violazione della riserva di legge statale in materia penale, in
relazione all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che
assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di
accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n.
319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto
dalle norme regionali in esame con conseguente incisione sul relativo
precetto;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata
sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la condotta contestata
all'imputato riguarda i valori di BOD 5, COD e PH rilevati nelle
acque di scarico in quantità superiori ai parametri fissati nella
tabella C della legge n. 319 del 1976, ancorché conformi al più
elevato limite consentito dalla tabella approvata dalla Giunta
regionale in base all'art. 7, comma 5, della legge regionale del
Piemonte n. 13 del 1990, di modo che l'applicazione delle impugnate
disposizioni comporterebbe l'assoluzione degli imputati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di
rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) è
stato reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo
1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17
settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n.
9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17
maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature), il quale ha modificato la
disciplina statale che l'ordinanza di rimessione assume violata dalle
norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi
costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione;
che, in particolare, gli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 79 del
1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono
rispettivamente, l'art. 12, primo comma, n. 2), della legge n. 319
del 1976, disponendo, per gli impianti produttivi, che "nel caso di
recapito in pubbliche fognature debbono .., successivamente
all'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione,
adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni
regolamentari stabilite dai Comuni, dai consorzi e dalle province che
provvedono alla gestione del pubblico servizio .. I suddetti limiti
di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base
delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in
modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo
art. 14" e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prevedendo
l'applicazione di una sanzione penale pecuniaria per gli scarichi da
insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature, quando
superino i limiti di accettabilità "fissati ai sensi dell'art. 12,
primo comma, n. 2)";
che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice rimettente al
quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio
pendente dinnanzi ad esso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Asti, sezione
distaccata di Canelli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte