Ordinanza n. 397/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44-bisRiscossione imposte sul reddito
- art. 3legge 247/1977
- art. 11legge 660/1979
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come
modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure
urgenti in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 7
giugno 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino,
sul ricorso proposto da Galuppini Arrigo contro l'Intendenza di
finanza di Torino, iscritta al n. 1302 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino -
con ordinanza emessa il 7 giugno 1989 (r.o. n. 1302 del 1996), nel
giudizio proposto da Galuppini Arrigo, avverso il silenzio-rifiuto
formatosi sull'istanza di rimborso degli interessi pretesi per
ritardata restituzione di imposte pagate e non dovute - ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), quale introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977,
n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), e modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre
1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella
legge 29 febbraio 1980, n. 31, nella parte in cui limita la
decorrenza dell'obbligo della corresponsione degli interessi maturati
dal contribuente nei confronti del fisco, su somme restituite perché
indebitamente percette, ritenendoli dovuti solo a partire dal secondo
semestre dalla data del pagamento e con esclusione del semestre
precedente all'emissione dell'ordinativo;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non fornisce alcun
elemento circa la fattispecie all'esame del giudice a quo né in
alcun modo motiva circa la rilevanza ai fini del decidere della
proposta questione;
che la questione stessa va, perciò, dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247
(Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), e modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n.
660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella legge 29
febbraio 1980, n. 31, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte