Ordinanza n. 397/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/12/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
della regione siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in
materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le
elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di
controllo, il personale della amministrazione regionale e degli enti
locali. Abrogazione di norme), promosso con ordinanza emessa il 13
maggio 1997 dalla Corte d'appello di Palermo, iscritta al n. 533 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Leone Vincenzo e Palermo Mariano,
nonché l'atto di intervento della regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore
Valerio Onida;
Uditi l'avvocato Giovanni Pitruzzella per Leone Vincenzo e Palermo
Mariano e l'avvocato Francesco Castaldi per la regione siciliana;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 maggio 1997, pervenuta a
questa Corte il 14 luglio 1997, la Corte d'appello di Palermo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 25, secondo comma, 70 e 3 della Costituzione, dell'art.
23 della legge della regione siciliana 12 novembre 1996, n. 41
(Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli
enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato
regionale di controllo, il personale della amministrazione regionale
e degli enti locali. Abrogazione di norme);
che la disposizione impugnata sostituisce il testo originario
dell'art. 67 della legge regionale n. 29 del 1951 sull'elezione dei
deputati all'assemblea regionale, ai cui sensi, per le violazioni
della stessa legge, si osservavano, in quanto applicabili, le
disposizioni penali della legge per l'elezione della Camera dei
deputati, ciò che comportava l'applicazione del termine ordinario di
prescrizione dei reati. Il nuovo testo prevede invece che per le
violazioni della legge elettorale si osservano le disposizioni di cui
all'art. 1, ultimo comma, della legge (statale) n. 108 del 1968
sull'elezione dei consigli delle regioni ordinarie, ai cui sensi,
salvo quanto disposto dalla stessa legge, per le elezioni dei
consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione ed
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e
successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei
comuni con oltre cinquemila abitanti: il che comporterebbe
l'applicazione, in forza dell'art. 100 del medesimo testo unico, di
un termine speciale di prescrizione di due anni, prolungabile al
massimo a tre;
che, secondo il giudice a quo il testo dell'art. 67 della legge
regionale n. 29 del 1951, come sostituito dall'art. 23 della legge
regionale n. 41 del 1996, contrariamente al testo precedente, non si
limiterebbe a richiamare, per le violazioni delle norme della stessa
legge, il "corrispondente complesso delle disposizioni penali"
previste per l'elezione della Camera dei deputati, ma prevederebbe
l'applicazione, alle violazioni delle norme stabilite per le elezioni
regionali (che sarebbero elezioni politiche), delle disposizioni
penali stabilite dal legislatore statale in materia di elezioni
comunali. Con ciò sarebbe violata la riserva di legge statale in
materia penale, sancita dagli artt. 25, secondo comma, e 70 della
Costituzione;
che, sotto altro profilo, la Corte remittente ritiene che la
norma denunciata contrasti altresì con l'art. 3 della Costituzione,
in quanto, nel prevedere un termine di prescrizione massimo di tre
anni, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, in
presenza delle medesime violazioni aventi rilevanza penale, fra i
candidati e gli elettori della regione siciliana e quelli di altre
regioni a statuto speciale, per i quali, attraverso il richiamo
all'apparato sanzionatorio della legge elettorale per la Camera dei
deputati, varrebbe il termine ordinario di prescrizione;
che si sono costituiti, con memorie di identico contenuto, i
signori Mariano Palermo e Vincenzo Leone, parti del giudizio a quo
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, secondo le parti, la norma regionale impugnata non ha
introdotto un regime penale differenziato, ma, al contrario, ha
sottoposto i candidati e gli elettori siciliani al medesimo regime
giuridico previsto per quelli di tutte le regioni ordinarie, onde
sarebbero infondate le censure di violazione del principio di
eguaglianza;
che, a maggior ragione, ad avviso delle parti, andrebbero
respinte le censure fondate sulla asserita esclusività della
potestà legislativa statale in materia penale, poiché nella specie
la regione si sarebbe limitata ad "esplicitare" che trova
applicazione anche in Sicilia la normativa statale applicabile alle
violazioni della disciplina sulle elezioni nelle regioni ordinarie,
normativa che resterebbe quella predisposta dal legislatore statale;
che è intervenuto il presidente della regione siciliana,
sostenendo in primo luogo che la questione sarebbe priva di
rilevanza, poiché, dovendosi nel giudizio a quo applicare sempre e
comunque la disposizione più favorevole al reo, l'eventuale
pronuncia della Corte non potrebbe esercitare in esso alcuna
influenza, neppure con riguardo alla formula di proscioglimento;
che, secondo l'interveniente, sarebbe comunque infondata la
censura di violazione della riserva di legge statale in materia
penale, la quale sarebbe rispettata quando la regione, nel
disciplinare una materia di propria competenza, rimandi alla
preesistente disciplina penale statale ad essa applicabile; d'altra
parte, avendo la regione, in materia di elezione dell'assemblea
regionale, competenza legislativa primaria, vincolata al solo
rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione in materia
elettorale, non potrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima una
disposizione mirante ad adeguare sul punto la legislazione regionale
a quella statale prevista per le regioni a statuto ordinario;
che, ad avviso dell'interveniente, parimenti infondata sarebbe la
censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché si
dovrebbe escludere un sindacato di uguaglianza mediante raffronto tra
normative di diversi statuti speciali, ed inoltre in materia
elettorale non sussisterebbe parità di situazioni fra le regioni
speciali, in quanto la regione siciliana godrebbe di una potestà
legislativa primaria particolarmente ampia;
Considerato che la questione, come proposta dalla Corte remittente,
si appalesa intrinsecamente contraddittoria;
che, infatti, si denuncia, per violazione della riserva di legge
statale in materia penale, la disposizione legislativa regionale che
ha novellato il testo dell'art. 65 della legge elettorale,
implicitamente ritenendosi che l'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale darebbe luogo, nel processo a quo
all'applicazione della norma legislativa preesistente (cui si
collegherebbe il termine ordinario di prescrizione): senza tener
conto che la disposizione originaria, sostituita dalla novella del
1996, era contenuta anch'essa in una legge regionale e interveniva
nella materia penale, attraverso il rinvio ad una legge statale
(quella per l'elezione della Camera dei deputati) di per sé
inapplicabile alle elezioni dell'assemblea regionale siciliana:
sicché lo stesso vizio di incompetenza denunciato a proposito della
disposizione impugnata non potrebbe non riguardare anche quella da
essa sostituita;
che, peraltro, nella prospettazione del giudice a quo, si
censura, contraddittoriamente, non già l'esistenza in quanto tale di
una norma regionale incriminatrice, viziata da incompetenza (a cui
dovrebbe conseguire, attraverso la dichiarazione di
incostituzionalità, il venir meno della stessa norma incriminatrice
e quindi del reato per cui si procede), ma la sostituzione,
attraverso il rinvio alla legge sulla elezione dei consigli regionali
ordinari anziché, come nella norma antecedente, alla legge sulla
elezione della Camera dei deputati, di un regime penale ad un altro
per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni
dell'assemblea regionale siciliana: regime, quello introdotto,
considerato dallo stesso giudice remittente come ingiustificatamente
differenziato rispetto a quello in vigore in altre regioni a statuto
speciale, e per questa ragione in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
che la rilevata contraddittorietà della questione ne comporta la
manifesta inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della regione
siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di
permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed
integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi
degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale
della amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di
norme), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 70 e
3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte