Ordinanza n. 397/1999
Altra decisione · depositata il 22/10/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 15legge 306/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1998 dal Tribunale di
sorveglianza di Roma, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1999
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che, chiamato a decidere sull'istanza di affidamento in
prova al servizio sociale proposta da un condannato per il delitto di
sequestro di persona a scopo di estorsione, il Tribunale di
sorveglianza di Roma, premesso che nel caso di specie non erano
ravvisabili i requisiti né dell'utile collaborazione né della
"impossibilità" o "inesigibilità" della condotta collaborativa, ma
che il condannato era stato riammesso all'esperienza dei permessi
premio in forza della sentenza costituzionale n. 504 del 1995 e, a
seguito della successiva sentenza n. 445 del 1997, era stato ammesso
al beneficio della semilibertà e che dalle relazioni trasmesse dal
carcere e dal Centro di Servizio Sociale per Adulti era risultato un
"apprezzabile grado di risocializzazione", essendosi l'istante
scrupolosamente attenuto alle prescrizioni impostegli con il
programma di trattamento, così da comprovare l'approdo ad un livello
di risocializzazione pienamente adeguato alla richiesta misura
alternativa, ha, con ordinanza del 14 dicembre 1998, denunciato, in
riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3, della Costituzione,
l'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui
preclude che l'affidamento in prova al servizio sociale possa essere
applicato ai condannati che prima dell'entrata in vigore dell'art.
15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di
risocializzazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non
sia accertata la sussistenza di collegamenti con la criminalità
organizzata;
che, secondo il giudice a quo, la decisione da ultimo ricordata
non può essere estesa sul piano interpretativo a ricomprendere
istituti diversi dalla semilibertà e, in particolare, l'istituto
dell'affidamento in prova al servizio sociale "trattandosi di misura
più ampia e strutturalmente diversa dalla semilibertà"; in tal
modo, l'esclusione così risultante dalla norma adesso denunciata,
"interrompendo la progressività del trattamento senza che vi sia una
giustificazione derivante da una condotta colpevole del condannato o
da collegamenti con la criminalità organizzata", si rivela di dubbia
compatibilità con le rationes decidendi, non soltanto della sentenza
n. 445 del 1997, ma anche delle precedenti sentenze n. 306 del 1993 e
n. 504 del 1995, tutte protese ad affermare il principio della
illegittimità di interruzioni del trattamento rieducativo che già
all'epoca dell'entrata in vigore della norma restrittiva fosse
caratterizzato da adesioni comportamentali in sé sintomatiche di un
percorso rieducativo difficilmente regredibile;
che, in più, sarebbe vulnerato l'art. 3 della Costituzione, per
l'ingiustificata disparità di trattamento fra chi si trova a fruire
delle misure alternative alla detenzione unicamente perché la loro
concessione è anteriore all'intervento preclusivo e chi, invece, non
possa trovare accesso a tali misure solo perché il provvedimento di
concessione non è potuto intervenire prima della legge preclusiva;
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che prima della pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
questa Corte, con sentenza n. 137 del 1999, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge
26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che il
beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti di
condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto
un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i
quali non sia accertata l'esistenza di collegamenti attuali con la
criminalità organizzata;
che tale decisione, delineando il percorso compiuto da questa
Corte, a partire dalla sentenza n. 306 del 1993, per mantenere il
rispetto del principio rieducativo nella fase dell'esecuzione penale
anche in presenza di leggi con cui è stato ritenuto - per far fronte
ai pericoli derivanti dalla criminalità organizzata - di restringere
l'accesso alle misure alternative alla detenzione o a determinati
benefici penitenziari, ha indicato come punto di arrivo di tale
percorso la regola in base alla quale non si può ostacolare il
raggiungimento della finalità rieducativa "con il precludere
l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative
in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore una legge
restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire
di quei benefici o di quelle misure";
che, di conseguenza, appare necessario che il giudice a quo
rivaluti, anche tenuto conto del beneficio richiesto, se, alla
stregua delle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza della
Corte, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte