Ordinanza n. 397/2001
Altra decisione · depositata il 11/12/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26Codice penale
- art. 16legge 689/1981
- art. 52d.lgs. 213/1998
- art. 1legge 433/1997
- art. 16legge 433/1997
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni
amministrative di competenza regionale), promosso, con ordinanza
emessa il 21 novembre 2000, dal Tribunale di Rieti, nel procedimento
civile vertente tra D'Artibale Santino e il comune di Castel di Tora,
iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 21 novembre
2000, ha sollevato, in relazione all'art. 117 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni
amministrative di competenza regionale), "laddove, nel caso di
violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non
consente all'interessato di accedere all'oblazione, corrispondendo
anche il doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto
vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 c.p.";
che il rimettente, nel rilevare che la disposizione
denunciata "ammette la possibilità di oblare corrispondendo solo una
somma pari al terzo del massimo e non anche al doppio del minimo",
come previsto, invece, dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), ritiene vulnerato l'art. 117
della Costituzione, che impone "alla legislazione regionale di
attenersi ai principi dettati dalla legge statale", in quanto il
predetto art. 16 della legge n. 689 del 1981 "costituisce una norma
di principio inserita dalla legislazione statale nella materia della
depenalizzazione";
che, ad avviso del giudice a quo non può trovare
applicazione, nel caso in esame, l'art. 52 del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro
nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433) - che ha modificato l'art. 16, primo comma,
della legge n. 689 del 1981 - in quanto la fattispecie dedotta in
giudizio è anteriore all'entrata in vigore della menzionata
disposizione;
che è intervenuta la Regione Lazio concludendo per
l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;
che, nell'imminenza della Camera di consiglio, la Regione
intervenuta ha depositato una memoria con la quale, nel ribadire le
conclusioni già formulate, osserva che la disposizione censurata non
si pone, attualmente, in contrasto con l'art. 16 della legge n. 689
del 1981, come modificato dall'art. 52 del decreto legislativo n. 213
del 1998.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione";
che, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge
costituzionale ha sostituito l'art. 117 della Costituzione, invocato
come parametro nel giudizio di costituzionalità della norma
denunciata;
che, pertanto, è necessario restituire gli atti al giudice
rimettente per un nuovo esame della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rieti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:397 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte