Ordinanza n. 398/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 17 febbraio 1987 dal Pretore di Cairo Montenotte,
iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 20 prima serie speciale
dell'anno 1987;
Udito nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che il Pretore di Cairo Montenotte, con
ordinanza 17 febbraio 1987, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 l. 24 novembre 1981 n. 689, con
riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente
l'applicazione della sanzione sostitutiva ai reati puniti con pena
detentiva congiunta a quella pecuniaria;
che rilevava, fra l'altro, il Pretore, nell'ordinanza, che la
Corte Costituzionale, mentre aveva dichiarata inammissibile la
questione in relazione ai reati puniti esclusivamente, oppure
alternativamente, con pena pecuniaria, aveva espressamente avvertito
che, al momento, restava esclusa dal giudizio la ben distinta ipotesi
di congiunta previsione delle due specie di pena;
che evidentemente è sfuggito al Pretore che successivamente la
Corte Costituzionale è pervenuta alle stesse conclusioni, anche in
ordine alla questione ora risollevata, con sent. n. 350 del 1985;
così come è stata nello stesso modo risolta la questione sollevata
d'ufficio dalla Corte di Cassazione con ordinanza 17 gennaio 1986, e
ciò con ordinanza n. 66 del 1987 di questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981 n. 689
sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte, con ordinanza 17 febbraio
1987, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte