Ordinanza n. 398/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 584 del c.p.p.
promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Siena nel procedimento
penale a carico di Franchi Franco, iscritta al n. 183 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 (pervenuta il 2
marzo 1991) il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
di Siena, nel procedimento penale a carico di Franchi Franco, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584
c.p.p., nella parte in cui "non prevede il diritto processuale del
difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al
momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed
autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla
cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la
notifica di tale impugnazione", in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha eccepito la
manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione;
Considerato che, come infatti osservato, il g.i.p. ha già
pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia
chiamato ad applicare la norma denunciata - delineante attribuzioni
poste a carico della cancelleria - avente rilievo solo nella fase di
gravame;
che, in effetti, è in quest'ultima sede che la norma avrebbe
potuto essere censurata tenendo conto che la delibazione in ordine
alla ammissibilità dell'impugnazione compete, con il nuovo c.p.p.,
al solo giudice del gravame;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile, pur ricordandosi i principi affermati con sentenza n.
436 del 1990, in ordine a norma analoga a quella qui in esame;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p. in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte