Ordinanza n. 398/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 1legge 172/1995
- art. 3legge 172/1995
- art. 14legge 172/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 24 a 33 e
dell'art. 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5
"Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli insediamenti civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)",
promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1993 dal Pretore di
Pistoia nel procedimento penale a carico di Cioni Aldo iscritta al n.
46 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Pretore di Pistoia, nel giudicare, ai sensi
dell'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319
(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), della
responsabilità penale di Aldo Cioni, titolare di una ditta di
autolavaggi che effettuava scarichi reflui in acque superficiali in
assenza della prescritta autorizzazione e superando i limiti di
accettabilità prescritti dalla tabella A allegata alla legge n. 319
del 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. da 24 a 33 e 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio
1986, n. 5, dal titolo "Disciplina regionale degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili (art. 14, legge 10
maggio 1976, n. 319)", per contrasto con l'art. 117 della
Costituzione;
che le norme regionali sopraindicate, recanti la disciplina
degli scarichi civili, sono impugnate dal giudice rimettente nella
parte in cui impongono, nel caso in esame, il rispetto dei limiti di
accettabilità prescritti dalla tabella K1, allegata alla legge
regionale della Toscana n. 5 del 1986 (limiti che risultano più
permissivi di quelli fissati dalla tabella A allegata alla legge n.
319 del 1976) e ne puniscono l'inosservanza con una sanzione
amministrativa pecuniaria;
che, ad avviso del giudice a quo, la difformità dell'impugnata
disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella
legge n. 319 del 1976, esporrebbe le norme regionali ad un sospetto
non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, per travalicamento dei
limiti della potestà legislativa regionale nella materia, dal
momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe
alle regioni una competenza meramente attuativa e integrativa nella
regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata
a tener conto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle
allegate alla legge n. 319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle
deroghe operate dalla legge regionale soltanto in senso più
rigoroso;
che la questione di legittimità costituzionale in oggetto
sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la condotta contestata
all'imputato riguarda valori registrati nelle acque di scarico in
quantità superiore ai parametri chimici COD, materiali in
sospensione totali e tensioattivi anionici, prescritti dalla tabella
A della legge n. 319 del 1976, benché rispettosi dei corrispondenti
più elevati limiti massimi indicati nella tabella K1 della legge
regionale della Toscana n. 5 del 1986, in modo che l'applicazione
delle impugnate disposizioni della citata legge regionale n. 5 del
1986 comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;
che il Presidente della Giunta regionale della Toscana,
intervenuto nel presente giudizio, ha chiesto una pronuncia di non
fondatezza o di inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale, sul presupposto del pieno rispetto, da parte della
Regione Toscana, dei limiti costituzionali imposti alle proprie
competenze legislative, in quanto l'invocato art. 14 della legge n.
319 del 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi
civili, un certo margine di discrezionalità in capo alle regioni,
alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti di accettabilità
fissati nella legge statale, ma non di riprodurli, di modo che il
difetto del denunciato contrasto della disciplina regionale impugnata
comporterebbe l'accertamento della irrilevanza, prima ancora che
della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Pretore di Pistoia.
Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di
rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454
(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994,
n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre
1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da
ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995,
n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi
delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non
recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina
statale che l'ordinanza di rimessione assume violata dalle norme
regionali impugnate, con conseguente lesione dell'art. 117 della
Costituzione;
che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del
1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono,
rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del
1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli
scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature "tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle
tabelle allegate alla presente legge .. fatti comunque salvi i limiti
di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica,
persistente e bioaccumulabile", e l'art. 21, terzo comma, della
stessa legge, prescrivendo che " ..l'inosservanza dei limiti di
accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo
comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita
con la sanzione amministrativa ..";
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente,
al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel
giudizio pendente dinanzi ad esso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte