Ordinanza n. 398/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 143/1949
usata come parametro
citata
- art. 1224Codice civile
- art. 1284Codice civile
- art. 1legge 353/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2
marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22
gennaio 1987 e il 30 ottobre 1986 dal Tribunale di Grosseto, nei
procedimenti civili vertenti tra i comuni di Roccalbegna e di
Semproniano e Pisaneschi Enzo, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e
621 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 19 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il tribunale di Grosseto, nel corso di due giudizi di
opposizione a decreti ingiuntivi concernenti il pagamento di somme
per prestazioni professionali, con due ordinanze rispettivamente
emesse il 30 ottobre 1986 ed il 22 gennaio 1987 (pervenute alla
Corte, l'una il 5 giugno e l'altra il 10 aprile 1996), ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n.
143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed
architetti), nella parte in cui prevede interessi moratori
ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia;
che il rimettente rileva come la norma impugnata riconosca sulle
somme dovute e non pagate entro sessanta giorni dalla consegna della
specifica un tasso di interesse moratorio ben superiore a quello
legale ex art. 1224, primo comma, e 1284 del codice civile (che
all'epoca delle ordinanze di rimessione era del 5%) poiché "la
misura corrente del tasso ufficiale di sconto è del 16,50%"; e come,
in tal modo, agli ingegneri ed architetti viene accordata una
posizione di vantaggio, non giustificata né dalla natura della
prestazione né da quella del credito, rispetto agli altri
professionisti e alla generalità dei creditori, in ciò
configurandosi l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione;
Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione, e
perciò i due giudizi devono essere riuniti;
che questa Corte ha già dichiarato non fondata identica
questione con la sentenza n. 43 del 1989, ritenendo non confrontabili
il trattamento riservato ai crediti di determinate categorie
professionali e quello riconosciuto alla generalità dei crediti per
somme di denaro, attese le peculiarità della tutela delle
prestazioni in argomento (v. anche ordinanza n. 229 del 1990 e
sentenza n. 1064 del 1988);
che nessun nuovo argomento in contrario risulta dalle ordinanze
di rimessione e che, per di più, con l'art. 1 della legge 26
novembre 1990, n. 353, attraverso la sostituzione dell'art. 1284 cod.
civ., il saggio degli interessi legali è stato elevato al dieci per
cento, mentre, di contro, il tasso ufficiale di sconto è da allora
fortemente diminuito;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2
marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte