Ordinanza n. 398/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 69d.lgs. 29/1993
- art. 2legge 421/1992
- art. 19d.lgs. 387/1998
citata
- art. 37legge 87/1953
- art. 19d.lgs. 80/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito delle modifiche al codice di procedura civile
relative alla proponibilità delle domande giudiziali al Pretore, in
funzione di giudice del lavoro, subordinatamente all'espletamento del
tentativo obbligatorio di conciliazione, promosso dal Pretore di
Brescia, con ricorso depositato il 30 marzo 1999 ed iscritto al n.
114 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il Pretore di Brescia, in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza emessa al di fuori di un processo il 25 marzo
1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 69,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), nonché all'art. 412-bis,
terzo comma, del codice di procedura civile, come modificato dal
comma 9 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998,
i quali - là dove condizionano, a giudizio del ricorrente, la stessa
proponibilità (e non già, come prima di tali modifiche, la mera
procedibilità) delle domande giudiziali in materia di lavoro al
decorso del termine, rispettivamente di novanta e sessanta giorni,
dalla data di proposizione del tentativo obbligatorio di
conciliazione - lederebbero le sue attribuzioni costituzionali di
Pretore in funzione di giudice del lavoro, creando un ostacolo
temporale all'esercizio del diritto dell'interessato e rendendo
quindi disagevole la tutela giurisdizionale;
che, ad avviso del ricorrente - il quale sottolinea che sul suo
ruolo sono pendenti molte controversie instaurate dopo l'entrata in
vigore delle disposizioni contestate - "qualsiasi limitazione
incongrua al pieno esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale
non solo determina la violazione dell'art. 24 Cost., ma è, altresì,
idonea a causare anche una lesione delle attribuzioni dell'Autorità
giudiziaria", essendo peraltro "assai difficile, se non (forse)
impossibile" sollevare in via incidentale questione di legittimità
costituzionale delle richiamate norme "che non eliminano la tutela
giurisdizionale, ma solo ne rendono possibile l'esercizio dopo il
decorso del termine legale che determina l'espletamento del tentativo
obbligatorio di conciliazione";
che, in conseguenza, dette disposizioni di legge sarebbero: a)
viziate da difetto di competenza del Consiglio dei ministri, per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione,
avendo il Governo "esercitato la funzione legislativa oltre i limiti,
criteri e principi - valutati nel loro complesso, come risultanti
dall'insieme delle relative norme delle leggi n. 421 del 1992 e n.
59 del 1997 - fissati nella delega, non rispettando il criterio che
gli imponeva di regolare il tentativo obbligatorio quale condizione
di procedibilità e non di proponibilità"; b) lesive dell'art. 24
della Costituzione, in quanto, "a fronte di una scelta legislativa
che ha regolato il processo del lavoro in modo tale da imporre (o,
quantomeno, consentire) la definizione del giudizio entro un termine
fisiologico di circa sessanta giorni dalla data del deposito del
ricorso, l'imposizione del decorso del termine legale di
espletamento del tentativo di conciliazione, fissato in
sessanta/novanta giorni, ai fini della proponibilità della domanda
giudiziale, si pone come abnormemente defatigatorio e lo sarebbe,
comunque, anche se il termine fosse di un solo giorno, perché
evidentemente incompatibile con le regole processuali dirette a
determinare una rapida definizione delle cause dinanzi al giudice del
lavoro"; c) lesive dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, "mentre
non (sono) idonee a rendere più efficace il tentativo di
conciliazione obbligatorio, quale strumento deflazionistico del
contenzioso giudiziario - perché non sono state introdotte
innovazioni, di struttura e di sostanza, tali da rendere il tentativo
preprocessuale più vantaggioso per le parti interessate e tali da
non farlo considerare come mero adempimento burocratico -,
sicuramente crea(no) un ostacolo temporale all'esercizio del diritto,
rendendo disagevole la tutela giurisdizionale, in danno della parte
più debole e, comunque, di quella più interessata alla rapida
definizione della controversia dinanzi al giudice del lavoro";
che, in via pregiudiziale, il ricorrente dichiara di sollevare
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 3, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 19 del
decreto legislativo n. 387 del 1998, nonché dell'art. 412-bis, terzo
comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 19, comma 9, del
decreto legislativo n. 387 del 1998, "nelle rispettive parti che
condizionano la proponibilità delle domande giudiziali al decorso
del termine (rispettivamente di novanta e sessanta giorni) dalla data
di proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione", per
violazione degli artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma, della
Costituzione;
che, in conseguenza, chiede a questa Corte di sospendere il
giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto e di rimettere
davanti a sé la questione pregiudizialmente sollevata.
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare in
camera di consiglio e senza contraddittorio sull'ammissibilità del
ricorso, accertando se esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza;
che l'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
l'art. 412-bis, terzo comma, cod. proc. civ., come modificati
dall'art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, sono
palesemente inidonei per il loro contenuto a ledere la sfera delle
attribuzioni costituzionali del giudice, recando una disciplina che
riguarda unicamente le modalità di esercizio dell'azione e, dunque,
interessando solo il diritto di difesa delle parti (la cui
prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente
menomativa di tali attribuzioni);
che in realtà il Pretore di Brescia, con un'ordinanza emessa
fuori dall'a'mbito d'un processo, tende ad ottenere surrettiziamente
la declaratoria d'illegittimità costituzionale di detta normativa,
sollevando in via pregiudiziale una questione concernente invece
l'oggetto stesso del conflitto, laddove egli avrebbe correttamente
dovuto utilizzare a tal fine - non potendosene di certo escludere
l'attivabilità in concreto - lo strumento del giudizio incidentale
nei processi (a suo dire già) instaurati davanti a lui dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni contestate;
che, pertanto, il conflitto è inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
proposto dal Pretore di Brescia nei confronti del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte