Ordinanza n. 398/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 689/1981
- art. 35legge 689/1981
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo
comma, e 35, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), promosso con Ordinanza emessa l'8
novembre 1999 dal Tribunale di Fermo nel procedimento civile tra
Botticelli Roberto e la Direzione provinciale del lavoro di Ascoli
Piceno, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a
ordinanza-ingiunzione, il giudice del lavoro del Tribunale di Fermo,
sull'eccezione d'incompetenza del ricorrente, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 97, 24 e 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale);
che, stando a quanto osserva il giudice a quo il ricorrente
ha ricevuto, per gli stessi fatti, due ordinanze sanzionatorie: una,
oggetto del suo giudizio, pronunciata dalla Direzione provinciale del
lavoro; l'altra, dall'INPS, per omissione contributiva;
che l'opposizione alla prima ordinanza-ingiunzione è stata
proposta, ai sensi dell'art. 413 del codice di procedura civile (a
cui fa rinvio l'art. 32, primo comma, della legge n. 689 del 1981),
davanti al giudice del luogo in cui si trova l'azienda; e quella alla
seconda ordinanza è stata proposta dinanzi al giudice del luogo in
cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, ai sensi
dell'art. 444, terzo comma, del codice di procedura civile (a cui fa
rinvio l'art. 35, quarto comma, della citata legge n. 689);
che, alla luce del diritto vivente, non potrebbe verificarsi
la riunione dei giudizi per connessione tra le due cause, in ragione
del principio di accessorietà (art. 40 del codice di procedura
civile), in quanto gli inderogabili criteri di competenza funzionale
non permetterebbero neppure la sospensione necessaria di uno dei due
giudizi, ai sensi dell'art. 295 del codice di rito civile, in ragione
della diversità dei soggetti opposti;
che, quindi, dovrebbero svolgersi, necessariamente, due
distinti processi, con conseguente raddoppio degli oneri e dei costi
per le parti e per l'amministrazione giudiziaria, e possibilità di
contrasto tra i giudicati;
che, ad avviso del rimettente, questa ingiustificata
duplicazione dei processi si porrebbe in contrasto sia con il
principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, perché
produrrebbe un raddoppio degli oneri per la pubblica amministrazione
e per gli utenti del servizio pubblico; sia con l'art. 24 della
Costituzione, atteso che la difesa in giudizio si renderebbe più
difficile e più onerosa; sia infine con l'art. 3 della Costituzione,
perché tale disciplina determinerebbe una discriminazione in danno
dei ricorrenti colpiti da un duplice ordine di sanzioni, rispetto a
quelli che lo sono da una soltanto;
che il giudice del lavoro ha, pertanto, sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35,
quarto comma, della legge n. 689 del 1981, in riferimento agli
artt. 97, 24 e 3 della Costituzione, "laddove attribuiscono a due
giudici diversi la competenza a giudicare sugli stessi fatti per i
quali più autorità amministrative abbiano erogato diverse sanzioni
amministrative", senza prevedere "l'applicabilità del criterio della
competenza territoriale desumibile dall'istituto della connessione,
così come regolato dall'art. 40 del codice di procedura civile";
che la questione sarebbe rilevante, poiché da essa
dipenderebbe la decisione in ordine alla competenza territoriale
quale deve essere decisa a seguito di domanda del ricorrente;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
la manifesta infondatezza, secondo quanto già ritenuto da questa
Corte con la sentenza n. 433 del 1990 e con l'ordinanza n. 136 del
1993.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 433 del 1990 e
successiva ordinanza n. 136 del 1993, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge
n. 689 del 1981, perché il diverso regime processuale
dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è razionalmente
giustificato dalla diversa natura dell'illecito nei due generi di
violazioni;
che solo l'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni irrogate
per l'omesso pagamento di contributi dà luogo a una controversia
previdenziale, ai sensi dell'art. 442 ss. del codice di procedura
civile, per la quale dev'essere mantenuto il doppio grado del
giudizio di merito;
che, al contrario, per le altre violazioni di carattere
formale, appare più conveniente all'economia dei giudizi
l'applicazione della più agile procedura regolata dagli artt. 22 e
23 della legge n. 689;
che non sussiste la possibilità di giudicati contraddittori,
essendo diverso l'oggetto dei due tipi di giudizio;
che, peraltro, questa Corte ha più volte affermato che
l'art. 24 della Costituzione non eleva a regola costituzionale il
simultaneus processus, il quale costituisce solo un mero espediente
processuale, non sempre conveniente o attuabile (sentenze nn. 433 del
1997, 60 del 1996, 295 del 1995, 308 del 1991, 73 del 1980);
che, con riferimento all'art. 97 della Costituzione invocato
come ulteriore parametro, questa Corte non può che ricordare la sua
estraneità al processo;
che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 24 e 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Fermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte