Ordinanza n. 398/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38legge 400/1988
usata come parametro
citata
- art. 25legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 2000 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da
Diamare Carbone Giacometta contro la Presidenza del Consiglio dei
ministri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione di Diamare Carbone Giacometta
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione prima, con ordinanza n. 640/2001 del 25 ottobre 2000 - emessa
nel corso del giudizio promosso da Diamare Carbone Giacometta nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri - ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), il quale
dà facoltà al personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad
esaurimento, comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri alla data di entrata in vigore della legge n. 400 del
1988, in posizione di comando o fuori ruolo, di chiedere
l'inquadramento, anche in soprannumero e previo superamento di
esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera
immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente
alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni;
che, come espone in fatto il giudice a quo, la ricorrente -
dipendente di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri dal
14 marzo 1986 ed inquadrata, nella vigenza delle leggi n. 312 del
1980, n. 432 del 1981 e n. 455 del 1985, nella settima qualifica
funzionale - ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla
procedura prevista dal citato art. 38, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata,
nell'escludere "implicitamente" dalla procedura di inquadramento
verticale il personale già appartenente ai ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri, contrasterebbe con i principi di
ragionevolezza e parità di trattamento di cui all'art. 3 della
Costituzione, trattandosi, infatti, di una scelta "
ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di quel limitato
contingente di personale di ruolo" - cui appartiene la ricorrente -
"che, essendo stato assunto poco dopo l'entrata in vigore della legge
n. 455 del 1985, aveva maturato (al pari del personale comandato o
fuori ruolo) un biennio di mansioni superiori presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri";
che sarebbe, al tempo stesso, violato l'art. 97 della
Costituzione, in quanto la disposizione in parola non consentirebbe
di realizzare, in modo completo, la finalità a cui essa sarebbe
ispirata e cioè quella di "correlare la posizione del personale alle
esigenze organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri e
attribuire stabilità ai relativi assetti";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;
che la ricorrente nel giudizio a quo si è costituita oltre
il termine indicato negli artt. 25, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte (ordinanza n. 85 del 2000, sentenza n. 178 del
2000).
Considerato che la disciplina "di favore", contenuta nella
disposizione oggetto di censura, si configura come normativa
transitoria ed eccezionale, emanata dal legislatore, per disciplinare
situazioni peculiari e contingenti;
che, in particolare, la ratio della disposizione impugnata -
da inquadrare nell'ambito del più ampio contesto di riassetto e
razionalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri voluto
dalla legge n. 400 del 1988 - era, chiaramente, quella di definire le
posizioni di quel personale comandato o fuori ruolo che, in
prevalenza, continuava a prestare servizio presso la Presidenza
stessa;
che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, come la Corte ha avuto più volte occasione di
affermare, le disposizioni di "favore", a carattere eccezionale o
derogatorio, non sono estensibili ad altre ipotesi se non nel caso in
cui, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a
raffronto, lo esiga la ratio della disciplina invocata quale tertium
comparationis (sentenza n. 431 del 1997);
che, nella specie, non è consentita alcuna assimilazione tra
la situazione all'esame del giudice rimettente e quella dei soggetti
beneficiari della norma censurata, attesa la peculiarità dei casi ai
quali il legislatore ha inteso porre rimedio;
che la situazione oggetto del giudizio principale va, invece,
chiaramente ricondotta alla regola generale che esclude il diritto
all'inquadramento in qualifiche superiori in relazione alle mansioni
di fatto svolte, regola oggi codificata nell'art. 9, comma 4, del
decreto legislativo n. 303 del 1999 (che richiama le norme del
decreto legislativo n. 29 del 1993, ora decreto legislativo n. 165
del 2001, e, in particolare, l'art. 52);
che non sussiste neppure la prospettata violazione
dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo della mancata
compiuta realizzazione delle finalità perseguite dalla norma
censurata, una volta stabilito, come sopra detto, che la situazione
all'esame del giudice a quo rimane estranea alla ratio della norma
stessa;
che la questione va, quindi, dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, Sezione prima, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte