Ordinanza n. 399/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 462/1983
- art. 10legge 462/1983
- art. 14legge 9/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10
e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di
sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata),
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637,
promossi con n. 6 ordinanze, emesse il 29 luglio 1989 e il 12
settembre 1989, dal Pretore di Milano, iscritte ai nn. 303, 304, 305,
306, 307 e 308 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile
vertente tra Tamburini Umberto e Valtorta Luigia avente ad oggetto la
esecuzione dello sfratto per finita locazione (contratto scaduto il 9
aprile 1988) fissata il 9 aprile 1989, anche in base alle nuove leggi
intervenute in materia (da ultimo il decreto-legge 8 febbraio 1988,
n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;
e il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61), con ordinanza del
22 luglio 1989, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 maggio 1990
(R.O. n. 303 del 1990), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, n. 2, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 462, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre
1983, n. 637, nella parte in cui detta norma collega la cessazione
del meccanismo di graduazione degli sfratti previsto dalla legge n.
94 del 1982 alla data di scadenza del contratto (entro il 30 giugno
1984);
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3
della Costituzione, in quanto risulterebbero privilegiati coloro i
cui contratti sono scaduti prima della suddetta data rispetto a
coloro i cui contratti sono venuti a scadere successivamente, sicché
fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dalla
esecutività definitiva, vengono diversamente disciplinate in base
all'unico elemento della più o meno remota scadenza;
che identiche questioni sono state sollevate nei procedimenti
civili vertenti tra Pellarini Clelia e S.p.A. Immobiliare Rocas
(contratto scaduto il 31 dicembre 1986; esecuzione al 7 luglio 1989)
(R.O. n. 304 del 1990); tra Milani Jolanda e Musto Angelo e Silvio
(contratto scaduto il 31 dicembre 1987; esecuzione al 7 luglio 1989)
(R.O. n. 305 del 1990); tra Righetti Anna e S.r.l. Fulghera
(contratto scaduto nel 1987; esecuzione al 7 luglio 1989) (R.O. n.
306 del 1990); tra Boldoni Luigia e Musto Angelo ed altro (contratto
scaduto il 31 dicembre 1986; esecuzione al 16 giugno 1989) (R.O. n.
307 del 1990); tra Gramegna Mazzone Antonia e Grioni Giuseppe
(contratto scaduto il 28 giugno 1987; esecuzione al 16 giugno 1989)
(R.O. n. 308 del 1990);
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti i
giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
ha concluso per la restituzione degli atti dovendosi riesaminare la
rilevanza alla stregua della normativa intervenuta dopo quella
denunciata (decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con
modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108; e decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, in legge 21
febbraio 1989, n. 61), o quanto meno per la inammissibilità della
questione trattandosi di scelte discrezionali del legislatore;
che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico
provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;
Considerato che in sostanza nelle ordinanze il giudice remittente
ha tenuto conto anche della normativa sopravvenuta e che nel merito,
sottoponendo a critica la disciplina relativa al differimento della
esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita
locazione, sostanzialmente richiede alla Corte una sentenza
modificativa dell'attuale regime;
che tale pronuncia si porrebbe come sostitutiva della attività
discrezionale del legislatore nel compiere scelte che assicurino il
bilanciamento di interessi di varia natura (pubblici e privati);
che tali scelte non sono soggette a sindacato di
costituzionalità, in quanto né irrazionali né arbitrarie
(ordinanza n. 568 del 1987), e che, quindi, la questione sollevata è
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10
e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di
sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata),
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte