Ordinanza n. 399/1993
Altra decisione · depositata il 16/11/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
citata
- art. 16legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Considerato che all'udienza del 9 marzo 1993 è stata discussa la
causa promossa con l'ordinanza 17 giugno 1992 dal Pretore di Trieste,
iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1992, giudice relatore
prof. Gabriele Pescatore;
che all'udienza del 23 marzo 1993 sono state discusse le cause
promosse con ordinanze 13 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, iscritte rispettivamente ai nn. 787 e 788
del registro ordinanze 1992, giudice relatore prof. Francesco Guizzi;
Rilevato che il 13 novembre 1993 è cessato dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni il dott. Francesco Greco, Vice
Presidente di questa Corte e componente del collegio nelle udienze
sopra indicate;
che a tale data non erano state ancora adottate le decisioni
nelle cause suddette;
Ritenuto che le cause sopra indicate devono essere rinviate a
nuovo ruolo dato che - ai sensi degli artt. 16 della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte - le decisioni devono essere deliberate in camera di
consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte