Ordinanza n. 399/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 1legge 172/1995
- art. 3legge 172/1995
- art. 14legge 172/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
formato dagli artt. 10, lettera b), 4, lettera b), e 22 della legge
della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14,
legge 10 maggio 1976, n. 319)", promossi con due ordinanze emesse il
26 novembre 1992 e il 24 giugno 1993 dalla Pretura di Torino, sezione
distaccata di Chieri, nei procedimenti penali a carico di Sabbia
Aurelio e a carico di Arienti Renato, iscritte, l'una al n. 128 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993, e l'altra, al
n. 309 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale promosso a carico di
Aurelio Sabbia, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, nella qualità di
sindaco del Comune di Pino Torinese, degli scarichi provenienti dal
collettore fognario, risultati eccedenti i limiti indicati nella
tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, relativamente ai
parametri di azoto ammoniacale e tensioattivi, il Pretore di Torino,
sezione distaccata di Chieri, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 10, lettera
b), 4, lettera b), e 22 della legge della Regione Piemonte 26 marzo
1990, n. 13, dal titolo "Disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n.
319)", per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione;
che le norme regionali impugnate, pur richiamando formalmente
l'insieme delle sanzioni previste dalla legge n. 319 del 1976,
prescrivono, tuttavia, per gli scarichi provenienti da pubbliche
fognature classificate di seconda categoria, il rispetto dei limiti
di accettabilità indicati nella tabella allegata alla legge della
Regione Piemonte n. 13 del 1990, i quali risultano più elevati e,
pertanto, più permissivi, di quelli elencati dalle tabelle A e C
della legge n. 319 del 1976;
che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità
dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale
contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali
ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per
travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella
materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976
riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e
integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche
fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità
fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad
esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale
soltanto in senso più rigoroso;
che il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale del combinato disposto formato dalle disposizioni
regionali impugnate anche sotto il profilo della violazione dell'art.
25 della Costituzione, per lesione del principio della riserva di
legge statale in materia penale, in riferimento all'art. 21, terzo
comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale
il mancato rispetto dei limiti di accettabilità indicati nelle
tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di
applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali con
conseguente incisione sul precetto sanzionato penalmente;
che, ad avviso del giudice rimettente, la questione di
legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo,
poiché la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di
azoto ammoniacale e tensioattivi rilevati nelle acque di scarico in
quantità superiori ai limiti fissati nella tabella A allegata alla
legge n. 319 del 1976, ancorché conformi al più elevato limite
consentito dalla tabella allegata alla legge regionale del Piemonte
n. 13 del 1990, in modo che l'applicazione delle impugnate
disposizioni regionali comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;
che analoga questione di legittimità costituzionale degli artt.
10, lettera e), 4, lettera b) e 22 della legge regionale del Piemonte
26 marzo 1990, n. 13, è stata sollevata, in riferimento agli artt.
3, 25 e 117 della Costituzione, dallo stesso giudice rimettente
dell'ordinanza illustrata in precedenza, nel corso di un diverso
procedimento penale instaurato a carico di Renato Arienti, imputato
del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio
1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in
quanto responsabile, quale titolare della ditta incaricata dei lavori
di costruzione e manutenzione del depuratore comunale di Pecetto
Torinese, degli scarichi fognari effettuati nelle acque del Rio
Croso, risultati eccedenti, per i valori registrati di azoto
ammoniacale, rispetto ai parametri indicati nella tabella A allegata
alla legge n. 319 del 1976;
che anche in questa ordinanza di rimessione si assume sia che le
norme regionali impugnate abbiano travalicato i limiti costituzionali
della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione in
materia di scarichi fognari, in riferimento all'art. 14 della legge
n. 319 del 1976, il quale vieterebbe la deroga, in senso più
permissivo, dei limiti di accettabilità imposti dalla legge statale,
sia che le medesime disposizioni abbiano prodotto un effetto di
riduzione della fattispecie penale disegnata dall'art. 21, terzo
comma, della citata legge n. 319 del 1976, con conseguente lesione
del principio costituzionale della riserva di legge statale nella
materia penale e, altresì, del principio di uguaglianza per la
disparità di trattamento realizzata nei confronti dei titolari di
scarichi fognari esistenti nei diversi territori regionali;
che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimità
costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la
condotta contestata all'imputato riguarda i valori di azoto
ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai
limiti fissati nella tabella A della legge n. 319 del 1976, ancorché
conformi al più elevato limite consentito dalla tabella allegata
alla legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, di modo che
l'applicazione delle impugnate disposizioni regionali comporterebbe
l'assoluzione dell'imputato;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente della
Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata,
dal momento che la Regione avrebbe rispettato i limiti costituzionali
imposti alla propria competenza legislativa in materia, tanto più
che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del 1976, riserverebbe,
quanto alla disciplina degli scarichi fognari, un certo margine di
discrezionalità in capo alle regioni, alle quali si imporrebbe di
tener conto dei limiti tabellari della legge statale, ma non di
riprodurli, con conseguente possibilità per le regioni stesse di
fissare, grazie anche al richiamo delle direttive del Comitato
interministeriale disposte con deliberazione del 30 dicembre 1980,
limiti meno restrittivi rispetto a quelli statali, senza con ciò
violare la riserva di legge in materia penale;
Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima
questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare
opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi;
che, successivamente alla emissione delle due ordinanze di
rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454
(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994,
n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre
1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da
ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995,
n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi
delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non
recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina
statale che le ordinanze di rimessione assumono violata dalle norme
regionali impugnate in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della
Costituzione;
che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del
1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono,
rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del
1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature "tengono conto dei limiti di
accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ..
fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i
parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile", e l'art.
21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che " ..
l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni
ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o
circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ..";
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente,
ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei
giudizi pendenti dinanzi ad esso;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Torino, sezione distaccata di Chieri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte