Ordinanza n. 399/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21, il 24
ed il 21 febbraio 1997 dal pretore di Catania, sezione distaccata di
Acireale, rispettivamente iscritte ai nn. 263, 264 e 265 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con tre ordinanze di analogo contenuto (r.o. nn. 263,
264 e 265/1997) il pretore di Catania, sezione distaccata di
Acireale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede che il giudice, nel pronunciare la sentenza di
applicazione della pena, accerti la colpevolezza dell'imputato,
ovvero lo dichiari colpevole del reato, ovvero ne pronunci "condanna"
alla pena concordata tra le parti, in riferimento agli articoli 27,
primo e secondo comma, e 3 della Costituzione (quest'ultimo
richiamato solo nell'ordinanza n. 264/1997);
che, in particolare, il giudice rimettente lamenta che, alla
stregua dell'interpretazione che il "diritto vivente" riserva
all'art. 444 cod. proc. pen., la sentenza di applicazione della pena
prescinde dal previo accertamento non solo della responsabilità
dell'imputato, ma della stessa sussistenza del fatto-reato;
che tale disciplina violerebbe i principi costituzionali della
personalità della responsabilità penale e della presunzione di non
colpevolezza sino alla condanna definitiva, nonché il principio di
ragionevolezza, creando una assurda disparità di trattamento tra
imputati a seconda del rito applicato;
che ad avviso del giudice rimettente si tratta di "una concezione
aberrante, sia sul piano etico che giuridico, perché, scindendo pena
da responsabilità, vulnera il principio fondamentale del diritto
penale secondo cui non può esserci applicazione di pena (cioè
condanna penale) senza accertamento di responsabilità";
che la questione di legittimità costituzionale non investirebbe,
secondo l'opinione del rimettente, l'istituto del patteggiamento nel
suo complesso, in quanto il giudice avrebbe la possibilità di
acquisire la certezza morale della colpevolezza dell'imputato
patteggiante sulla base sia della stessa richiesta di applicazione
della pena, che comporta una implicita ammissione di responsabilità,
sia degli atti delle indagini preliminari, ma solo la funzione della
sentenza di applicazione della pena, che alla luce della consolidata
giurisprudenza di legittimità non comporta un accertamento di
responsabilità;
che nei vari giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la
questione sia dichiarata infondata;
Considerato che, in relazione al pressoché identico contenuto
delle tre ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
che, a prescindere dalla plausibilità della ricostruzione
operata dal giudice rimettente circa la natura della sentenza di
applicazione della pena e delle conclusioni che egli trae dalla più
recente giurisprudenza di legittimità in materia, la questione pone
in realtà in discussione non solo la natura di tale sentenza, ma la
stessa struttura e la disciplina complessiva dell'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti;
che, in effetti, la richiesta del giudice rimettente di una
sentenza additiva ove si affermi che il giudice, nel pronunciare
sentenza di applicazione della pena, debba accertare la colpevolezza
dell'imputato, o dichiararlo colpevole del reato, ovvero pronunciare,
quantomeno, condanna alla pena concordata tra le parti, comporterebbe
una completa revisione dell'istituto in esame, in quanto la diversa
natura che il rimettente vorrebbe attribuire alla sentenza di
applicazione della pena rispetto a quella risultante dall'attuale
disciplina non potrebbe non riflettersi sui controlli e sugli
accertamenti giurisdizionali che il giudice è chiamato ad effettuare
prima di accogliere la richiesta delle parti (per cui v. sentenze n.
155 del 1995, n. 116 del 1992, n. 313 del 1990), nonché sugli
effetti della sentenza medesima;
che, in particolare, al fine di rendere l'istituto
dell'applicazione della pena adeguato alla qualificazione che il
rimettente vorrebbe attribuire alla sentenza di cui all'art. 444,
comma 2, cod. proc. pen., dovrebbe comunque essere riscritta ex novo
la disciplina che attualmente subordina l'accoglimento della
richiesta di applicazione della pena alla condizione che il giudice
non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.
129 cod. proc. pen., e circoscrive il controllo giurisdizionale del
giudice all'accertamento della correttezza della qualificazione
giuridica del fatto e dell'applicazione e comparazione delle
circostanze del reato, nonché alla verifica sulla congruità della
pena indicata dalle parti;
che tali interventi, in quanto incidenti sui meccanismi
predisposti dal codice di rito per creare un opportuno equilibrio tra
la struttura negoziale dell'istituto dell'applicazione della pena,
basato sull'iniziativa delle parti, e gli irrinunciabili accertamenti
e controlli giurisdizionali, sono riservati alla sfera di
discrezionalità del legislatore;
che, anche con specifico riferimento alla disciplina dei
procedimenti speciali, questa Corte ha ripetutamente affermato che
sono inammissibili questioni formulate in termini tali da comportare
interventi legislativi non costituzionalmente vincolati e, in quanto
tali, rientranti nella sfera della discrezionalità del legislatore
(v. sentenze n. 265 del 1994, 129 del 1993, nn. 187 e 92 del 1992);
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte